EDILIZIA - 045
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 22 novembre 2001, n. 1042
E' illegittimo l'annullamento dell'autorizzazione paesistica preceduto da avviso
dell'avvio del procedimento a ridosso del provvedimento finale - Il principio di
partecipazione introdotto dalla legge n. 241 del 1990 non può risolversi in una
mera formalità ma vincola l’Amministrazione ad un concreto contraddittorio
con l'interessato - All’ipotesi di mancanza di previo avviso va assimilata
quella in cui la sua notifica non consente alla parte interessata, per la
brevità dei termini, di far adeguatamente conoscere all’Amministrazione le
proprie ragioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1544/1999 proposto da C.G.
rappresentato e difeso dall’Avv. E.B. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, ...
contro
il Ministero per i Beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in Brescia, Via Santa Caterina, 6 per l’annullamento del provvedimento 4.10.1999, n. 11997, con cui il Sovrintendente per i Beni e le Attività culturali di Brescia ha annullato l’autorizzazione 24.6.1999, n. 58 rilasciata dal Sindaco di Tremosine per la costruzione di un’autorimessa Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del resistente
Ministero;
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato come relatore, all’udienza camerale del 19.10.2001, il dott.
Francesco Mariuzzo;
Visto l’art. 26 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art.
9 della legge 21.7.2000, n. 205 e ritenuta la sussistenza dei presupposti per la
definizione della controversia con sentenza succintamente motivata;
Rilevato:
che il ricorrente assume di avere richiesto concessione edilizia per la costruzione di un’autorimessa a servizio della propria unità immobiliare e di avere conseguito autorizzazione sindacale 30.9.1999, n. 58 ai fini paesistici;che la Sovrintendenza notificava in data 30.9.1999 avviso d’avvio di procedimento d’esame della vista autorizzazione, che successivamente annullava con provvedimento notificato il 9.10.1999;
che l’istante deduce l’illegittimità di quest’ultimo, che sarebbe viziato per eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, non essendo stato consentito allo stesso di spiegare una reale ed effettiva difesa in sede procedimentale;
Ritenuto
che per costante orientamento della Sezione il principio di partecipazione introdotto dalla richiamata legge 241/1990 non può risolversi in una mera formalità, essendo l’Amministrazione vincolata ad un concreto contraddittorio con ciascun interessato, preordinato ad acquisire elementi di conoscenza e comunque rilievi anche d’ordine oppositivo capaci di far affiorare i diversi interessi coinvolti e di consentire la loro successiva graduazione da parte della procedente Autorità (cfr. anche Cons. Stato Sez. V 22.6.2000, n. 3556; Sez. V 23.2.2000, n. 955; Sez. VI 17.2.2000, n. 3556);che all’ipotesi di mancanza di previo avviso va assimilata quella in cui la notifica di esso non consente alla parte interessata di far adeguatamente conoscere all’Amministrazione le proprie ragioni a difesa del provvedimento sottoposto a controllo;
che il ricorso deve essere conseguentemente accolto, potendo rimanere assorbita la prima censura dedotta;
che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in complessive Lire 4.000.000, oltre ad oneri di legge, ivi comprese le competenze e gli onorari di difesa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia –
Sezione staccata di Brescia – in accoglimento del ricorso in epigrafe annulla
il provvedimento 4.10.1999, n. 11997 del Sovrintendente per i Beni ambientali e
architettonici di Brescia.
Condanna il Ministero per i Beni culturali e ambientali a corrispondere al
ricorrente la complessiva somma di Lire 4.000.000, oltre oneri di legge, a
titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 19.10.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Oreste Mario Caputo - Giudice
Alessandra Farina - Giudice