EDILIZIA - 039
T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, 31 luglio 2001, n. 5310
(Presidente Guerrieri - Est. Deodato)
Interpretazione dell'articolo 1 legge regionale Lombardia n. 15 del 1996: riferimento temporale della nozione di "esistenza" dei sottotetti recuperabili a fini abitativi - Il recupero (in deroga) è ammesso limitatamente ai sottotetti "esistenti" all'entrata in vigore della legge - La disciplina speciale non è applicabile, come erroneamente sostenuto dalla Regione Lombardia nella propria circolare interpretativa, ai sottotetti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge - Il riferimento letterale della legge ai sottotetti esistenti è del tutto idoneo a definire l'ambito applicativo della disciplina univocamente riferibile a vani già realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 948 del 2001 proposto da C.T.S. Due s.r.l. rappresentata, e difeso dall’avv. S.G., ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Milano, ...;

contro

il Comune di Garbagnate Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. M.V. ed elettivamente domiciliato presso presso lo stesso in Milano, ... ;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 5500 del 5 marzo 2001 con il quale il Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici al Territorio del Comune di Garbagnate Milanese ha comunicato che l'intervento proposto dalla ricorrente ai sensi della legislazione vigente nella Regione Lombardia in materia di sottotetti con denuncia di inizio attività (d.i.a.) prot. 4466 del 21 febbraio 2001 non è ammissibile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la memoria prodotta dal Comune a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 31 maggio 2001 il relatore dott. Carlo Deodato;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso ritualmente notificato e depositato la C.T.S. Due s.r.l. impugnava il provvedimento con il quale era stata negata l'ammissibilità del recupero dei sottotetti ai sensi della legge regionale n. 15 del 1996, assumendolo viziato dalla violazione dell'articolo 1 della predetta legge ed invocandone, conseguentemente, l'annullamento,

Costituitosi il contraddittorio, il Comune di Garbagnate Milanese contestata la sussistenza del vizio dedotto da controparte e concludeva per la reiezione del ricorso.

All'udienza del 31 maggio 2001 la causa veniva trattenuta in decisione

DIRITTO

Le parti controvertono in ordine all'interpretazione dell'articolo 1 legge regionale Lombardia n. 15 del 1996, sotto il profilo del riferimento temporale della nozione di "esistenza" ivi riferita ai sottotetti utilmente recuperabili a fini abitativi.
Mentre, infatti, la ricorrente sostiene l'applicabilità della disciplina richiamata anche ai sottotetti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale, purché esistenti al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia (o della d.i.a., volte al loro recupero - n.d.r.), il  Comune resistente contesta l'esegesi proposta dalla controparte, prospettando, di contro, un'interpretazione letterale della disposizione che esclude l'ammissibilità del recupero nella situazione sopra descritta (postulando, viceversa, l'esistenza dei vani al tempo dell'iniziale vigenza della disciplina che ne consente la sopravvenuta destinazione abitativa).

Com'è evidente, dalla risoluzione dell'anzidetta questione ermeneutica discende la verifica della legittimità dell'atto impugnato e, quindi, la definizione della controversia.

Va, preliminarmente, osservato che la ricorrente allega, a sostegno della propria tesi, una circolare della Regione Lombardia (denominata "Guida alla legge regionale n. 15/96") e la risposta ad un quesito dell'Assessore Regionale all'Urbanistica che risolvono i presunti dubbi ermeneutici nel senso di ritenere applicabile la disciplina introdotta dalla legge citata anche ai sottotetti realizzati successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima.

Premesso che, com'è evidente, le predette indicazioni non rivestono alcun carattere vincolante o impegnativo per l'interprete e che l'esegesi va compiuta con esclusivo riguardo al testo della norma ed a tutti gli altri elementi, di carattere logico e sistematico, che possono aiutare una migliore comprensione del precetto (con esclusione, dunque, di circolari o altro genere di istruzioni amministrative), va, tuttavia, rilevato che un'attente lettura dell'interpretazione proposta dalla Regione costituisce un valido ausilio alla risoluzione della questione ermeneutica sottoposta all'esame del Collegio.

Si osserva, in proposito, che il percorso interpretativo contenuto nella citata "Guida alla legge" si fonda sul presupposto logico dell'incertezza del dato normativo relativo al riferimento temporale dell'esistenza dei sottotetti e, per mezzo dell'analisi dei lavori preparatori, perviene alla conclusione dell'ammissibilità del recupero anche dei vani realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge. Siffatta lettura della norma risulta, tuttavia, viziata da un'erronea valutazione del dato letterale, scorrettamente giudicato dubbio e ambiguo. Secondo la Regione, in sostanza, la mancanza di un riferimento temporale nell'art. 1 della legge determina un'incertezza interpretativa, unicamente superabile nel senso dianzi indicato, ed impone un'opera ermeneutica che colmi le lacune del testo. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la premessa anzidetta è erronea ed idonea, come tale, a viziare l'intero percorso logico compiuto dalla Regione nella definizione della portata precettiva della disposizione asseritamente ambigua.

A ben vedere, infatti, il mero riferimento ai "sottotetti esistenti" si appalesa, di per sé, assolutamente idoneo a definire l'ambito applicativo della disciplina introdotta dalla legge regionale n. 15 del 1996. Tenuto, infatti, conto del palese significato letterale dell'espressione sopra menzionata (univocamente riferibile a vani già realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge) e delle finalità della normativa indicate nell'articolo 1, primo comma (chiaramente incompatibili con il generalizzato recupero dei sottotetti successivamente realizzati in spregio alla programmazione urbanistica e delle regole poste a presidio del contenimento dei consumi energetici), deve, quindi, concludersi per una lettura dell'art. 1 che consente il recupero solo per i vani esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge e che, al contempo, lo esclude per quelli edificati successivamente. Il diniego risulta, pertanto, legittimamente adottato sulla base di una corretta interpretazione della legge regionale n. 15 del 1996.

Alla rilevata insussistenza del vizio denunciato dalla ricorrente consegue la reiezione del ricorso.

L'oggettiva difficoltà della questione ermeneutica dibattuta tra le parti e le difformi (rispetto al presente decisione) indicazioni interpretative provenienti dalla Regione giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione II, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2001, con l'intervento dei Signori:

Pio Guerrieri - Presidente
Riccardo Savoia - Consigliere
Carlo Deodato - Referendario Est.