EDILIZIA - 037
T.A.R.
Lombardia, sezione di Brescia, 16 giugno 2001, n. 428
(Presidente e relatore Mariuzzo)
Il termine decennale stabilito dall’art. 28,
quinto comma, numero 3), della Legge urbanistica non ha ad oggetto il
completamento degli edifici realizzabili all’interno del P.di L. ma esclusivamente l’ultimazione delle opere d’urbanizzazione
- L'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per l’intero comparto
non tollera che, limitatamente ad un singolo lotto rimasto scoperto, sia
nuovamente effettuato il relativo computo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1302/1990 proposto da L.B.S. e B.
rappresentati e difesi dall’Avv. A.M. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia, Via ...
contro il Comune di Desenzano, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. A.L. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via ...
e nei confronti di P.B. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. L.M. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via ...
per l’annullamento
della concessione edilizia 18.10.1989, n. 5764 rilasciata al controinteressato e relativa alla costruzione di un nuovo immobile in Via Villa del Sole in Desenzano
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in
giudizio del resistente Comune e del controinteressato;
Vista la memoria
prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
come relatore, alla pubblica udienza del 20.4.2001, il dott. Francesco Mariuzzo;
Uditi, altresì, i
procuratori delle parti
Ritenuto
in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’11 ed il 16.11.1990 gli istanti hanno impugnato la concessione edilizia indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità, poiché la stessa sarebbe stata rilasciata per un lotto di terreno all’interno di un piano di lottizzazione approvato nell’anno 1975, la cui convenzione sarebbe da tempo scaduta; per conseguenza, il Comune avrebbe dovuto subordinare l’edificabilità dello stesso lotto all’approvazione di un nuovo piano di lottizzazione, ivi prevedendo le necessarie cessioni e gli standard aggiornati a data corrente.
Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del ricorso, nonché il difetto d’interesse in capo agli istanti e richiedendone nel merito la reiezione.
Anche il controinteressato ha mosso al ricorrente identica eccezione di tardività, egualmente richiedendo la reiezione dell’impugnativa.
Con memoria depositata nell’imminenza della discussione orale il difensore dei ricorrenti ha prodotto memoria, replicando all’eccepita irricevibilità e richiedendo l’accoglimento dell’introdotta domanda.
DIRITTO
Come si è brevemente suesposto i ricorrenti lamentano che il Comune di Desenzano abbia reputato persistente l’edificabilità del lotto di proprietà del controinteressato, pur essendo già scaduta la convenzione relativa al piano di lottizzazione in cui l’area era stata a suo tempo ricompresa.
Prima di passare, peraltro, all’esame del merito il Collegio deve darsi carico delle eccezioni sollevate dalle controparti, secondo le quali il ricorso, essendo stato proposto ad edificio pressoché ultimato, dovrebbe considerarsi irrimediabilmente tardivo.
Detta eccezione è priva di pregio giuridico.
Si
osserva, al riguardo, che, per costante orientamento del Giudice amministrativo,
l’onere della prova della tardività di un’impugnativa incombe costantemente
sulla parte che l’eccepisce, che deve conseguentemente fornire in giudizio
ogni utile e congruo elemento a dimostrazione del proprio assunto.
E’
sufficiente osservare in proposito che la stessa circostanza sulla quale la
vista eccezione è stata fondata è rimasta priva di concreta dimostrazione in
giudizio, il che consente, pertanto, di disattendere l’opposto rilievo, non
constando nella presente sede la piena conoscenza della concessione edilizia
impugnata da parte dei ricorrenti in un torno di tempo anteriore a quello
allegato nell’atto introduttivo.
Anche la seconda eccezione mossa dal Comune deve essere respinta, dovendosi affermare che l’affermato obbligo d’approvazione di nuovo piano di lottizzazione è circostanza strumentalmente idonea non soltanto a conseguire il computo d’eventuali nuovi standard o di cessioni d’area a favore del Comune, ma ad indubitare la stessa edificabilità ovvero ad incidere comunque direttamente sulla volumetria assentibile, ove la sopravvenuta disciplina urbanistica sia più rigorosa rispetto a quella applicata in sede d’approvazione del ridetto piano di lottizzazione.
Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.
Rileva
in proposito il Collegio che, come puntualmente argomenta la difesa del Comune,
il termine stabilito dall’art. 28 della Legge urbanistica non ha ad oggetto il
completamento degli edifici realizzabili all’interno del visto strumento
attuativo, ma esclusivamente l’ultimazione delle opere d’urbanizzazione
connesse a quest’ultimo.
D’altra
parte la stessa premessa sopra esposta consente di ritenere inattendibile la
censura proposta anche sotto un diverso profilo, essendo evidente che
l’esecuzione delle opere d’urbanizzazione necessarie per l’intero comparto
non tollera che, limitatamente ad un singolo lotto rimasto scoperto, sia
nuovamente effettuato il relativo computo, il che si concreterebbe in un
arbitrario ed indebito aggravamento della posizione di chi ha in ogni caso già
finanziariamente concorso alla copertura dei relativi oneri.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di deposito di nota da parte dei difensori, nell’importo di Lire 3.500.000. a favore del Comune di Desenzano e di Lire 3.000.000 a favore del signor B.P., oltre ad oneri di legge e spese e competenze occorrende.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – respinge il ricorso il epigrafe. Condanna i signori S. e B.L.B., in solido fra di loro, a corrispondere al Comune di Desenzano la somma di Lire 3.500.000 ed al signor B.P. quella di Lire 3.000.000, oltre ad oneri di legge ed a spese e competenze occorrende.
Così deciso in Brescia, il 20.4.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Francesco
Mariuzzo - Presidente
Renato
Righi - Giudice
Salvatore
Cacace - Giudice