EDILIZIA - 031
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 804 (Camera di consiglio 2 novembre 1999)
Autorizzazione alla realizzazione di autorimesse subordinata alla costituzione del vincolo di pertinenzialità (agli edifici esistenti) - Mancato perfezionamento del vincolo - Inefficacia dell'autorizzazione -  Autorimesse sine titulo - Legittima la sanzione pecuniaria pari al doppio del loro valore - In presenza di autorizzazione rilasciata esclusivamente per la realizzazione di box pertinenziali, la realizzazione di di box non pertinenziali non è assistita da alcun idoneo titolo abilitativo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello, proposto dalla G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L.V. e G.G. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, ...;

contro

il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P.G. ed E.R.i ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via ...;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 22 febbraio 1994 n. 98;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 novembre 1999, il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli;
Uditi, l’avv. V. e l’avv. R.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione prima, con sentenza 22 febbraio 1994 n. 98, ha respinto il ricorso proposto dalla G. S.p.A per l’annullamento del provvedimento del Comune di Genova – Dip. VII – Servizio Edilizia Privata, e firma dell’Assessore all’Edilizia Privata, prot. 881/AE del 2.8.1989, avente ad oggetto ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 9, comma 2 e 6, comma 2, legge n. 47/1985 per la realizzazione di box in assenza di concessione edilizia.

La società G. ha proposto appello avverso detta sentenza.

All’udienza del 2 novembre 1999 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1- La società appellante ripropone innanzitutto la censura dedotta nel primo motivo di gravame, con la quale si contestava l’assunto dell’amministrazione secondo cui l’autorizzazione alla medesima rilasciata per la trasformazione di un’autorimessa al fine di realizzare box doveva ritenersi condizionata alla sussistenza di un vincolo di pertinenzialità di detti box con determinati edifici.
L’assunto dell’amministrazione, così come già dichiarato nella sentenza di primo grado, deve essere condiviso.
Va invero evidenziato che, sebbene debba riconoscersi che il comportamento dell’amministrazione non sia stato del tutto chiaro e coerente, vi sono sufficienti elementi per poter ritenere che in effetti tale sia stata la sua volontà.
L’autorizzazione originaria (rilasciata ad altra società, cui è subentrata dapprima un’ulteriore società e poi l’odierna appellante) specificava espressamente che la medesima “rientra nei termini dell’art. 7 lett. a) del D.L. n. 663 del 20.11.81”. (oggi articolo 4, comma 7, della legge n. 493 del 1993  - n.d.r.)

Orbene, poiché tale disposizione prevedeva che fossero assoggettate ad autorizzazione gratuita “le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici, al servizio di edifici esistenti”, era palese l’intento dell’amministrazione di riferirsi a box aventi un vincolo pertinenziale con edifici esistenti.
In tale contesto assume un significato diverso da quello che può apparire ad una prima lettura la clausola dell’autorizzazione, la quale prevede che “prima dell’ultimazione dei lavori sia presentato un atto notarile debitamente registrato e trascritto dal quale risulti il vincolo permanente a parcheggio dei locali anzidetti”.
Infatti, il vincolo a parcheggio privato, considerata la norma legislativa richiamata, non può che essere inteso come vincolo a parcheggio privato di pertinenza di edifici esistenti.
Successivamente altre società (subentrate all’originarie dante causa dell’appellante) ha ottenuto l’intestazione a suo nome e la proroga dell’autorizzazione (che si tratti della stessa autorizzazione emerge chiaramente dalle circostanze che il riferimento è al progetto presentato dalla prima società).

Con l’atto di proroga si fa riferimento al primo comma dell’art. 7 della legge 25 marzo 1982 n. 94 e non al secondo comma di tale articolo, ove si prevede l’autorizzazione gratuita per le pertinenze.
E’, tuttavia, chiaro che si tratta di un mero errore materiale, sia perché non emerge dall’atto di proroga la volontà di innovare rispetto alla precedente autorizzazione, sia perché l’esecuzione dei lavori era subordinata, tra l’altro, all’osservanza del piano regolatore generale.
Le norme di attuazione del piano regolatore generale prevedono invero all’art. 77.14 per le zone B (ove, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita al giudizio sono ubicati i box in questione) che “per quanto compatibili sotto il profilo normativo, agli interventi in zona B si applicano le norme per le zone di espansione di cui ai successivi comma dal 80.06 al 80.09” e all’art. 80.06 che i parcheggi privati debbono essere realizzati esclusivamente o nell’ambito dell’edificio interessato (art. 80.06.01) nell’area di pertinenza dell’edificio (art. 80.06.02) o “in area o struttura separata – perché sita in prossimità – attrezzata a parcheggio, anche a servizio di più fabbricati a questi asserita con vincolo pienamente di destinazione d’uso” (art. 80.06.03).
Ciò posto, in essenza di univoci elementi in senso contrario, non può che darsi all’autorizzazione in questione un’interpretazione conforme alle norme di piano regolatore, di cui l’autorizzazione stessa costituisce attuazione.

2- L’appellante ripropone poi le doglianze di cui al secondo motivo di gravame del ricorso di primo grado, con la quale si assume che nella fattispecie non si sarebbe potuto applicare la sanzione del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile prevista dall’art. 9, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non potendosi l’intervento in questione qualificare come una ristrutturazione edilizia.
Anche sul punto deve considerarsi la sentenza di primo grado, laddove evidenzia l’irrilevanza della qualificazione del tipo di intervento, essendo stato in ogni caso lo stesso realizzato sine titulo (non essendo stata autorizzata la realizzazione di box senza vincolo di pertinenzialità con edifici esistenti).
Ed invero, secondo quanto previsto dalla legge n. 47/1985 (art. 9, secondo comma, 10, primo comma) la realizzazione senza il prescritto titolo abilitativo, di interventi su immobili per usi diversi da quello abitativo è comunque punita con una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile.

3- Nell’atto di appello con riferimento al terzo motivo di gravame del ricorso di primo grado con cui si denunciava l’erronea citazione nel provvedimento impugnato dell’art. 6, secondo comma della legge n. 47/1985 (concernente la responsabilità del direttore dei lavori), si riferisce che il T.A.R. aveva ritenuto irrilevante una tale citazione e “Di tanto si prende atto”.
Il che significa che non si intende contestare per questa parte la sentenza di primo grado.

L’appellante, confermando quanto già dedotto al riguardo nel ricorso avanti al T.A.R., sostiene poi che in ogni caso sarebbe stato erroneamente determinato l’aumento di valore dei box derivante dalla mancata costituzione del vincolo di pertinenzialità, in quanto: 

a) non sarebbe in primo luogo dimostrato che la mancanza di tale vincolo comporterebbe, effettivamente come affermato dall’Ufficio Tecnico Erariale una maggiore commerciabilità dei box; 
b) non sarebbe stata fatta una ricognizione degli atti di vendita dei box, in quel periodo altrimenti si sarebbe potuto constatare che non vi era differenza tra box pertinenziali e non pertinenziali; 
c) non si sarebbe tenuto conto che i box si sarebbero potuti vendere separatamente dall’immobile principale; 
d) non si sarebbe considerato che per determinare il valore venale del box non pertinenziale si sarebbe dovuto tener conto dal contributo di concessione necessario per tale intervento.

Tali censure non possono essere condivise, giacché:

1) l’assunto secondo cui appare maggiormente commerciabile un bene che, in quanto privo di vincolo, ha un maggior numero potenziale di acquirenti; è del tutto ragionevole 
2) non sussisteva la necessità di effettuare un’analitica ricognizione degli atti di vendita, essendo sufficiente l’adozione di criteri ragionevoli, che, peraltro, non hanno ricevuto nemmeno una smentita da concreti elementi offerti dalla società appellante; 
3) la pertinenzialità doveva essere posta mediante atto idoneo e stabilire un vincolo permanente di destinazione d’uso; 
4) ciò che doveva essere determinato era l’aumento oggettivo del valore del bene, indipendentemente da considerazioni relative ad oneri a carico dell’interessato.

4- L’appellante ripropone infine le seguenti doglianze: 

1) sarebbe sproporzionata la sanzione applicata, considerato che per una fattispecie caratterizzata da una sostanziale conformità dell’opera al progetto si è applicata la medesima sanzione per i ben più gravi casi di realizzazione di opere in assenza di titolo o in totale difformità da esso; 
2) l’illegittimità della sanzione applicata sarebbe dimostrata dalla circostanza che nella fattispecie vi sarebbe stata un cambiamento di destinazione d’uso senza esecuzione di opere; 
3) qualora l’art. 9 della legge n. 47 del 1985 dovesse essere interpretato nel senso fatto proprio dall’amministrazione, lo stesso dovrebbero ritenersi incostituzionale.

Anche dette doglianze debbono dichiararsi infondate, giacché muovono tutte dal presupposto che nella fattispecie i lavori sono stati eseguiti sulla base di un titolo abilitativo, anche se non era stato poi rispettato il vincolo pertinenziale.
Sennonché, atteso che, come si è prima evidenziato, l’autorizzazione doveva ritenersi rilasciata solo ed esclusivamente per la realizzazione di box pertinenziali, la realizzazione di altro tipo di box non poteva considerarsi assistita da alcun idoneo titolo abilitativo. Pertanto, del tutto legittimamente nel caso di specie erano state applicate le sanzioni previste per la realizzazione di opere sine titulo.

5- Per le suesposte ragioni l’appello deve essere respinto.

Sussistono ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello n. 5208/1994.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 2 novembre 1999, con l’intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente
Anselmo Di Napoli Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere estensore