EDILIZIA - 026
Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 gennaio 2001, n. 204

La sezione, annullando un provvedimento del Tribunale della libertà, sconfessa l'interpretazione secondo la quale l'articolo 4 della legge regionale Lombardia n. 22 del 1999 avrebbe esteso la d.i.a. a tutti gli interventi, anche quelli subordinati a concessione edilizia (cosiddetta "superDIA") -  La sentenza riconduce la lettura della predetta norma nell'alveo delle competenze regionali ex art. 117 Cost. e del principio di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 (che esclude la semplice denuncia di inizio attività per le opere soggette a concessione edilizia). Per cui la d.i.a. introdotta dalla regione Lombardia è limitata agli interventi marginali di cui alla norma statale e, tutt'al più, agli interventi disciplinati dalla stessa legge regionale (parcheggi interrati e recupero sottotetti).

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Alfonso Malinconico - Presidente
(omissis)
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Sondrio in data 28.07.2000 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile disposto dal GIP in data 13.07.2000 nella disponibilità di T.G., nato a ..., indagato per il reato di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985;

Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza;

osserva

Con ordinanza 28.07.2000 il Tribunale del riesame di Sondrio annullava il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile nella disponibilità di T.G., indagato per il reato di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985, rilevando che non era configurabile l’ipotizzato di costruzione senza concessione edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 22/1999 che aveva sostituito per l’opera de qua il regime concessorio con quello della denuncia di inizio di attività, regolarmente eseguita.

Proponeva ricorso per cassazione il p.m. denunciando violazione di legge con riferimento all’estensione della disciplina della denuncia di inizio di attività, prevista dalla legge n. 662/1996 per interventi edili di modesta rilevanza, alla generalità degli interventi edilizi in violazione del dettato costituzionale di cui all’art. 117 e dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che esclude l’applicazione di tale istituto ad opere che devono essere oggetto di concessione edilizia.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è fondato.

Il giudice del riesame ha applicato, nel caso in esame, la normativa della Regione Lombardia di cui alla legge n. 22/1999 aventi ad oggetto il “recupero di immobili e nuovi parcheggi, norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia” ritenendo, con l’erronea lettura dell’art. 4, che per le opere eseguite dall’indagato (sbancamento di terreno per l’impostazione delle opere murarie di fondazione per un edificio da realizzare ex novo) non operi il regime concessorio perché sostituito con quello della denuncia di inizio di attività.

Ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico non consentono, però, di accedere a tale interpretazione poiché la norma che, non disciplina in maniera organica la materia della denuncia di inizio di attività urbanistiche, enuncia espressamente i principi cui intende ancorarsi nell’esercizio della potestà legislativa prevista dall’art. 117 Cost. che impone il rispetto di quelli fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

E’ stato richiamato, infatti, quello stabilito dall’art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 2 della legge n. 537/1993, secondo cui per le concessioni edilizie l’atto di consenso non può essere sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, nonché quello previsto dall’art. 2 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che restringe l’ambito di applicazione dell’istituto agli interventi edili di minor rilievo, tutti specificamente elencati, sicché l’attribuzione della facoltà di denuncia a tutti gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto “Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali”, purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica, deve essere convogliata nell’alveo dei principi fondamentali della legislazione urbanistica statale, puntualmente riconosciuti dal legislatore regionale, considerato, altresì, che l’istituto della d.i.a. non è stato organicamente disciplinato con riferimento all’intera materia urbanistica, ma precipuamente richiamato per le attività di recupero di immobili e di realizzazione di nuovi parcheggi e che l’espressione “tutti gli interventi edilizi” ha la portata limitativa impressa dalla specifica menzione degli interventi di cui al precedente comma 2.

Pertanto, essendo possibile una lettura adeguatrice della norma in questione in conformità al suo significato letterale ed alla sua ratio, non sorge alcuna questione di legittimità costituzionale.

In generale, nel procedimento incidentale non è consentita l’indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, perché attinente al merito, ma la c.d. buona fede è rilevabile quando emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente, dato non riscontrabile nella fattispecie perché l’interessato, attesa la natura e consistenza dell’intervento edilizio commissionato, era tenuto ad acquisire, con diligenza e particolare approfondimento, informazioni di conoscenza dell’esatta portata dei precetti normativi regionali, che, in materia edilizia, riguardo agli interventi che richiedano il rilascio della concessione, non possono derogare dai principi fondamentali dell’ordinamento statale.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, sicché rivive la misura cautelare disposta dal GIP.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 23.01.2001.

Il Consigliere Estensore (Teresi)
Il Presidente (Malinconico)


Corte di Cassazione, sez. III penale, 25 gennaio 2001, n. 263

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Francesco Toriello - Presidente

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso l’ordinanza del Tribunale di Sondrio in data 28.7.2000;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Favalli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

Ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Sondrio emetteva decreto di sequestro preventivo di un cantiere appartenente a S.L. per violazione dell’art. 20 lettera b), legge n. 47/85;

Ritenuto che il Tribunale del riesame di Sondrio annullava il predetto provvedimento con Ordinanza del 28.7.2000, ritenendo che, nel caso in esame, l’interessata aveva regolarmente denunciato l’inizio dei lavori per un’opera non bisognevole di concessione alla luce della normativa regionale;

Ritenuto che il ricorso proposto dal P.M. davanti a questa Corte merita accoglimento, perché le opere sequestrate (fondazioni e pilastri per un capannone industriale) comportano una innegabile modificazione del territorio, rilevante ai fini della normativa urbanistica nazionale, sanzionata penalmente;

Ritenuto che la normativa regionale nel settore può svolgere un ruolo integrativo, ma non sovrapporsi a quella nazionale, estendendo le tipologie di opere sottratte alla concessione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’Ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma il 25.1.2001

Il Consigliere Estensore (Postiglione)
Il Presidente (Toriello)