EDILIZIA E URBANISTICA - 023
T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Bolzano, 5 settembre 2000, n. 260
Immobiliare Bolzano s.r.l. contro Comune di Bolzano
E' illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di diniego al rilascio della concessione edilizia basato solamente su astratte e apodittiche affermazioni circa violazioni di norme urbanistiche senza spiegare in che cosa le violazioni si concretano - In tal caso non è possibile seguire l'iter logico adottato dalla pubblica amministrazione per giungere alla determinazione di rigetto non consentendo così all'interessato una adeguata difesa.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DI BOLZANO

(Omissis)

FATTO

E' impugnato il provvedimento di data 19 settembre 1995 dell'assessore all'urbanistica del comune di Bolzano, che ha respinto l'istanza di concessione edilizia della ricorrente per la ristrutturazione urbanistica del lotto "ex Safem", per la realizzazione di un centro commerciale all'ingrosso e prestazione di servizi.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione ed omessa applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2 t.u. leggi urbanistiche, approvato con d.P.G.P. 26 ottobre 1993, n. 38; incompetenza assoluta e/o difetto di attribuzioni da parte del sindaco e/o assessore all'urbanistica del comune di Bolzano a provvedere sulla richiesta di rilascio di concessione edilizia.

2) In subordine: violazione ed errata applicazione degli articoli 41, punto a) e 3, punto e) delle norme di attuazione del Puc di Bolzano, approvato con delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 1650 del 3 aprile 1995; eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto ed insufficienza di motivazione.

3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 3, lettera g) delle norme di attuazione del Puc di Bolzano, approvato con delibera giunta provinciale di Bolzano n. 1615 del 3 aprile 1995; eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per travisamento della situazione reale dei luoghi.

Non si è costituito il comune di Bolzano.

Con memoria 9 marzo 2000 la ricorrente ha rinunciato al primo motivo.

All'udienza del 22 marzo 2000 il ricorso è stato preso in decisione.

DIRITTO

Innanzitutto va dato atto della rinuncia, da parte della ricorrente, al primo motivo di gravame.

Il ricorso va accolto per fondatezza del secondo e terzo motivo, sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione del provvedimento.

Il diniego impugnato si limita ad affermare la violazione degli articoli 41, punto a) e 3, punto e) del Puc nonché dell'art. 3, lettera g) dello stesso, per quanto riguarda la distanza dal confine del piano interrato, lato via Lancia.

Orbene, il solo riferimento astratto ed apodittico alla violazione di norme del Puc, senza spiegare in che cosa le violazioni si concretano, non permette di seguire l'iter logico adottato dall'amministrazione per giungere alla determinazione di rigetto, non consentendo all'interessato un'adeguata difesa.

Ciò vale innanzitutto per i citati articoli 41, punto a) e 3, punto e) - che regolano l'altezza dei fabbricati - laddove, di fronte alle articolate esposizioni in ordine alla corrispondenza delle altezze alle prescrizioni del piano, contenute nella relazione tecnica del progetto presentato, il provvedimento impugnato non spiega minimamente dove (l'edificio e' composto di sette corpi di fabbrica con diverse altezze!) ed in base a quale criterio (media ponderale?) l'altezza consentita viene superata.

Ma vale anche per la violazione delle distanze (art. 3, lettera g), laddove non viene esplicitato, per quale ragione - trattandosi, come pare, di un progetto di ampliamento e di ricostruzione di edifici esistenti - non si applichi la seconda parte dell'invocata norma, che per mantenere l'allineamento stradale esistente esonera dall'osservanza della distanza di m 1,50 dal confine.

L'amministrazione comunale avrebbe quindi dovuto - previa, se del caso, adeguata istruttoria - puntualmente motivare sui punti controversi.

(Omissis)