EDILIZIA - 013
T.A.R. Toscana, sez. III, 9
giugno 2000, n. 1151
(presid. Borea, est. Migliozzi) - Comune di Gavorrano
È illegittimo il provvedimento comunale di diniego ad una richiesta di concessione
edilizia per la realizzazione di un alloggio monostanza con servizio igienico e piccola
palestra di riabilitazione, finalizzato ad accogliere un inabile (invalido totale e
permanente), al piano terra di un edificio - La legge n. 104 del 1992 deve essere
interpretata, nel caso di manufatti finalizzati alle funzioni di assistenza e
riabilitazione delle quali l'invalido ha bisogno, nel senso di consentire l'intervento
edilizio proposto al fine di permettere l'esercizio dei diritti di libertà e autonomia
della persona disabile ed il suo recupero funzionale. Esaurita la causa verranno meno le
ragioni del tutto eccezionali che legittimano, ora, l'assentibilità alla realizzazione
delle opere stesse (che dovranno quindi essere poi rimosse).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - SEZIONE III
DIRITTO
Oggetto della controversia introdotta col ricorso all'esame é il diniego opposto dal Comune di Gavorrano in ordine ad una richiesta di concessione edilizia per la "creazione" di un alloggio al piano terreno di un fabbricato urbano, finalizzato ad accogliere una persona affetta da invalidità totale e permanente e costituito, in particolare, da una stanza con servizi igienici e piccola palestra.
Ebbene, ritiene il Collegio che la determinazione negativamente assunta dal Comune di Gavorrano non può considerarsi esente dai vizi di legittimità dedotti col proposto gravame.
Osserva, in particolare, l'Amministrazione che il progettato intervento non sarebbe assentibile perché non rientrante tra le ipotesi previsionali di cui alla legge n. 104 del 1992, ma ad avviso della Sezione una siffatta motivazione ancorché ineccepibile non sia sufficiente a negare legittimamente l'assenso al realizzando intervento.
Per il vero ove si proceda alla disamina della normativa di favore recata dalla legge-quadro per "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (appunto la n. 104/92) non si riesce a rinvenire una specifica disposizione che prenda in esame il caso di opere edilizie preordinate all'utilizzo da parte di un handicappato in un fabbricato di civile abitazione ad uso privato.
L'art. 10, a proposito di interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità prevede al comma 6 l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio e ai centri socio-riabilitativi; del pari, l'art. 24 di detta legge, che più specificatamente si occupa della eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, reca procedure e agevolazioni precipue ma per le opere edilizie riguardanti "edifici pubblici e privati aperti al pubblico", dovendosi, quindi necessariamente dedurre l'assenza di una norma "ad hoc" che "autorizzi" il genere di intervento progettato dalla parte ricorrente.
E' anche vero però che neppure esiste una disposizione legislativa in tema di assistenza alle persone handicappate che vieti la realizzazione delle opere in questione, dovendosi a ciò aggiungere che una interpretazione logico-sistematica della normativa dettata in subjecta materia milita a favore della tesi della assentibilità del progettato manufatto.
Cospirano in tal senso le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 lì dove è solennemente sancito che (lett. a) «la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handiccapata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società» e ancora, (lett. b) «previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile», per perseguire altresì (lettera c) «il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni...».
Soccorre altresì a sostegno delle ragioni addotte in ricorso l'art. 4 della menzionata legge che nel dettare i "principi generali per i diritti della persona handiccapata", ha cura di stabilire la rimozione delle cause invalidanti e persegue l'obiettivo di garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi che assicuri il recupero nonché "il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale".
Appare logico oltreché giusto ritenere che le disposizioni sopra illustrate, in quanto specificatamente volte ad assicurare le migliori condizioni di fruibilità del bene della vita a quei soggetti fortemente menomati nella persona fisica debbano "vincere" su altre disposizioni che ancorché legittime costituiscono una sorta di "impedimento" alla piena realizzazione di quelle finalità altamente umanitarie recate dalla legge-quadro sull'handicap.
Tornando alla vicenda che ci occupa, é di palmare evidenza la gravità della situazione lamentata dalla stesso ricorrente G.A., così come non risulta minimamente smentita l'adibizione dei progettati manufatti alle funzioni di assistenza e riabilitazione delle quali il citato invalido ha estremo, indispensabile bisogno e allora in presenza di un caso del tutto peculiare come quello posto all'attenzione del Collegio appare ragionevole e (perché no?) opportuno propendere per un'applicabilità alla fattispecie dedotta della normativa di favore introdotta dalla legge n. 104/92 nel senso che la medesima non vieta il tipo di intervento progettato dagli interessati.
Ha errato dunque l'Amministrazione ad assumere che la legge n. 104 del 1992 non consente l'intervento "de quo", così come del tutto apodittico ed immotivato si appalesa il riferito contrasto con quanto previsto dalla legge regionale n. 64 del 1995 come modificata dalla legge regionale n. 25 del 1997.
Occorre però qui precisare che l'assentibilità delle opere "de quibus" giacché dettata da ragioni di carattere generale e in ragione di un criterio interpretativo di tipo analogico, non reca un carattere di assolutezza: il proposto ampliamento é inscindibilmente legato allo scopo di permettere l'esercizio dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata nonché il recupero funzionale dell'invalido, sicché l'esaurirsi di una siffatta causa porterà necessariamente al venir meno delle ragioni del tutto eccezionali che legittimano, ora, l'assentibilità alla realizzazione delle opere stesse.
Questo sta a significare che il Comune avrà l'accortezza di concordare, eventualmente, con la parte interessata il tipo e le modalità di realizzazione delle strutture più idonee all'assolvimento delle funzioni socio-sanitarie e assistenziali sopra descritte, di talché sia possibile in un tempo (al momento imprecisabile) procedere tecnicamente alla rimozione dei manufatti in questione, una volta esaurito lo scopo.
Il ricorso all'esame va, dunque, accolto sia pure nei sensi e con le precisazioni suesposte, dovendo altresì disporre questa Sezione, così come dispone, l'annullamento del provvedimento impugnato col proposto gravame.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione III - definitivamente pronunziando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.