EDILIZIA - 010
Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2000, n. 1507
(relat. Monticelli)
Le condizioni e le prescrizioni apposte alle concessioni e alle autorizzazioni edilizie non possono derogare dalle previsioni della disciplina urbanistica.
In particolare, apporre (o imporre) al provvedimento la clausola che si tratti di manufatto "precario", non consente di superare la disciplina urbanistica vigente, il contrasto con la quale non è ammesso nemmeno in caso di supposta (o imposta) precarietà.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 4092/1994, proposto dalla K.T. s.a.s. di L.M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti L.A., G.G. e L.V. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ...

contro

la Provincia di Genova, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A.B. ed E.R., presso il secondo elettivamente domiciliata in ...

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. della Liguria, Sezione I, 16 febbraio 1994 n. 94;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Genova;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 novembre 1999, il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La società appellante impugnava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 aprile 1992 n. 16393, avente ad oggetto l'annullamento delle autorizzazioni edilizie 26 aprile 1985, n. 1975 e 29 maggio 1987, n. 18430 ad essa rilasciata dal Sindaco di Sestri Levante per l'installazione di una veranda sull'esistente terrazza del bar ristorante K.T.

Si è costituita in giudizio per resistere la Provincia di Genova.

All'udienza del 9 novembre 1999 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'appello ripropone sostanzialmente le censure già dedotte nel giudizio dì primo grado (ed in tale sede disattese) nei confronti del decreto del Presidente della Provincia di Genova, che ha annullato (alle provincie è conferito dalla legge regionale della Liguria n. 7 del 1987 il potere d'annullamento d'ufficio ex art. 27, legge n. 1150 del 1942) due autorizzazioni edilizie rilasciate dal Sindaco di Sestri Levante per l'installazione di una veranda sulla terrazza antistante il bar-ristorante di cui è titolare la società appellante.
Tali autorizzazioni edilizie (la seconda delle quali assentita in sanatoria di varianti apportate in sede esecutiva) erano state rilasciate con clausola di precarietà, previa sottoscrizione da parte della titolare di un atto unilaterale d'obbligo, recante l'impegno a demolire il manufatto in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale senza pretendere alcun indennizzo.
L'illegittimità posta alla base del l'annullamento è costituita dal fatto che l'intervento assentito, pur ammissibile per tipologia e destinazione d'uso, non avrebbe rispettato l'indice di zona, previsto dall'art. 14 delle norme dì attuazione del P.R.G.

Nel ricorso di primo grado la società interessata aveva sostenuta che la predetta disposizione non sarebbe stata applicabile nella fattispecie attesa la natura precaria delle autorizzazioni edilizie.

Il T.A.R. ha escluso che possa configurarsi un tipo di provvedimento abilitativo che consenta di realizzare opere in contrasto con la normativa urbanistica, rilevando che o viene in considerazione un'opera avente natura precaria, ed allora non si rende conseguentemente necessario alcun titolo abilitativo, o viene in rilievo un'opera avente carattere di stabilità, ed allora necessita in ogni caso il rispetto della normativa urbanistica.
La Sezione condivide tale tesi, giacche il criterio interpretativo della normativa urbanistica non può essere che quello inteso ad assicurare la tutela dell'interesse ad un legittimo assetto urbanistico del territorio.

Pertanto, il Comune non può, mediante l'inserimento nel titolo abilitativo di clausole o condizioni, permettere la realizzazione, in contrasto con la programmazione di settore, di opere che siano in grado di alterare in modo permanente l'assetto urbanistico.
Nell'atto di appello non si contesta il carattere stabile dell'opera, ma si lamenta che il TAR non abbia considerato che nella fattispecie si trattava di un atto tipico (autorizzazione edilizia) contraddistinto dall'apposizione di particolari clausole, come dovrebbe ritenersi possibile e consentito alla stregua della giurisprudenza amministrativa in materia.
Senonché, la questione non è se in via generale sia consentito apporre ad un provvedimento amministrativo clausole o condizioni, bensì se la presenza di tali clausole e condizioni possa legittimare la realizzazione, in contrasto con le previsioni di piano regolatore generali, di opere edilizie che, in quanto destinate (come nella fattispecie) a soddisfare esigenze non temporanee dall'esecutore delle opere, rivestono di fatto carattere largamente duraturo.

A quest'ultimo quesito deve darsi, appunto, risposta negativa.

Nell'appello ci si duole poi del fatto che il T.A.R. abbia disatteso le censure con cui nel ricorso di primo grado era stato contestato che potesse essere poste a base del provvedimento impugnato la mancata presentazione di controdeduzioni alla contestazione di addebiti effettuate dalla Provincia, nonché l'avvenuta ricezione società interessata che parte del Comune di un'istanza di sanatoria presentata dalla a seguito della contestazione stessa.
In verità nel parere del comitato urbanistico provinciale che ha preceduto il provvedimento di annullamento si fa riferimento, allorquando si tratta dell'interesse pubblico all'annullamento stesso, anche a tali circostanze.
Deve, tuttavia, rilevarsi che nel parere medesimo viene sottolineato, richiamandosi la precedente contestazione, che gli elementi che facevano emergere un concreto ed attuale interesse pubblico prevalente nei confronti di quello privato all'avvio del procedimento di annullamento erano i seguenti:

1) la consistenza, in termini quantitativi, della violazione urbanistico-edilizia perpetrata, derivante sia dal notevole divario tra la volumetria consentita dalla superficie a disposizione e quella effettivamente realizzata (100 volte maggiore), che dalla stessa non indifferente cubatura dell'opera (circa 708 mc);
2) la circostanza che. al momento del rilascio del titolo in sanatoria, l'opera edilizia risultava già completata e, di conseguenza, non poteva riconoscersi in capo al privato alcuna situazione di buona fede meritevole di tutela;
3) il fatto che il Sindaco non aveva adeguatamente controdedotto rispetto al parere negativo a suo tempo espresso dalla Commissione edilizia in ordine al rilascio del titolo abilitativo.

Nel decreto di annullamento si recepisce espressamente il parere del Comitato urbanistico provinciale e si afferma che l'interesse attuale, concreto e specifico alla rimozione dei provvedimenti, diverso dà quello del mero ripristino della legalità violata, era ravvisabile sull'esigenza di superare i condizionamenti derivanti dall'intervento contestato alla soluzione dei problemi di assetto e di equilibrio urbanistico.
Appare, dunque, evidente che la motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento è incentrata sulla considerazione dell'entità dell'abuso, tale da compromettere l'assetto e l'equilibrio urbanistico.
Di conseguenza è del tutto condivisibile l'assunto del T.A.R. secondo cui le ulteriori contestate considerazioni contenute nel parere hanno il valore di mero arricchimento di tale rilievo principale, il quale di per sé è idoneo a sostenere la motivazione sul punto, indipendentemente dall'eventuale incongruità delle ulteriori argomentazioni addotte nel parere.

Quanto sopra esposto vale anche per confutare le censure con cui si contesta la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, giacché si è visto che un sfatto interesse è stato ravvisato nella necessità di garantire che l'assetto e l'equilibrio dell'azione non sia compromesso da un abuso di notevole entità. Né può assumere rilevanza - come dedotto nel giudizio dì primo grado - il lungo tempo trascorso dalla commissione dell'abuso o l'interesse al mantenimento di un pubblico esercizio di richiamo turistico, in quanto il trascorrere del tempo non può di per sé far venir meno la rilevanza dell'abuso e la soddisfazione dell'interesse allo sviluppo del turismo non può prescindere dal rispetto della normativa urbanistica.
Non può sostenersi che sia un sintomo di minor pregiudizio per l'interesse pubblico la circostanza che fosse possibile la regolarizzazione dell'intervento mediante ulteriore asservimento di terreno per raggiungere i prescritti indici di fabbricabilità.
Infatti, fino a quando non fosse intervenuta la regolarizzazione della posizione, non si sarebbe potuto ritenere venuto meno lo squilibrio all'assetto urbanistico della zona.

Con riguardo alla possibilità di regolarizzazione va inoltre precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale circostanza non può ritenersi ostativa dell'esercizio del potere di annullamento della Provincia.
Ed invero, la Provincia non ha competenza in materia di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, sicché un eventuale intervento in sanatoria non poteva che essere di competenza del Comune.
Deve anzi osservarsi che l'annullamento della Provincia può proprio costituire il presupposto e lo stimolo per un intervento del genere da parte del Comune.
Né può essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui dovrebbe in ogni caso applicarsi, dopo l'annullamento, la sanzione e solo in un secondo momento potrebbe essere rilasciato il titolo edilizio in sanatoria.
Va, al contrario sottolineato che, qualora dopo l'annullamento venga proposta un'istanza di sanatoria, il Comune non può irrogare alcuna sanzione prima di aver dato riscontro all'istanza stessa. Per i suesposti motivi l'appello deve essere respinto. Le spese del giudizio di secondo grado seguono le soccombenze e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a pagare alla Provincia di Genova le spese del giudizio dì secondo grado di giudizio, e le liquida in complessive lire 8.000.000 (otto milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 1999, nella sede di Palazzo Spada dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato