LAVORI PUBBLICI - 003 - PROGETTO
Impianti sportivi – Parere del C.O.N.I. – Necessitā – Impianti sportivi annessi a plessi scolastici – Parere del C.O.N.I. – Necessitā

QUESITO

Questo comune deve approvare il progetto per l’ampliamento del proprio centro sportivo (attualmente costituito da un campo di calcio e da due campi da tennis), con la previsione di un nuovo campo di calcio e una piscina scoperta.

Si vuole sapere se č ancora necessario il parere del C.O.N.I. visto che a tale richiesta ho avuto risposte diverse e, in caso di risposta affermativa, se esiste una soglia (riferita all’importo dei lavori) sotto la quale non occorre il predetto parere.

Si vuole anche sapere se gli impianti sportivo annessi agli edifici scolastici (nel nostro caso si vuole costruire anche una nuova palestra polifunzionale, con campo adattabile sia al basket, al tennis e alla pallamano, al servizio della scuola media) hanno, dal punto di vista del parere C.O.N.I. lo stesso trattamento degli impianti sportivi autonomi.

RISPOSTA

Tutti i progetti per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono soggette al parere, obbligatorio e preventivo, del C.O.N.I. in base all’articolo 1 del Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302 (Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi); tale norma č stata successivamente modificata dall’articolo unico della legge 2 aprile 1968, n. 526 e dall’articolo 2-bis della legge 6 marzo 1987, n. 65.

Nella nozione di "campi sportivi", apparentemente limitata, devono farsi rientrare tutti gli impianti destinati all’esercizio dell’attivitā sportiva secondo le discipline classificate dal comitato olimpico (quindi anche le piscine, le palestre di scherma, ecc., che, a prima vista, potrebbero sembrare estranee al concetto di "campi sportivi").

La disposizione, che in un primo tempo sembrava superata con il trasferimento di competenze alle regioni, č tuttora vigente in quanto il C.O.N.I. svolge una funzione di coordinamento nel campo dello sport che, siccome rispondente ad un interesse di carattere nazionale, costituisce un limite alla competenza legislativa regionale (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 1983, n. 506).

Non esiste una soglia (riferita all’importo dei lavori) sotto la quale il progetto sia da considerare esente dall’obbligo di acquisizione del parere. Da questo punto di vista l’unica discriminante č la soglia di 2 miliardi, importo fino al quale il parere č espresso dal comitato provinciale del C.O.N.I. competente per territorio, mentre per importi superiori il parere č espresso dalla commissione impianti sportivi (nazionale) del C.O.N.I.

Il parere del C.O.N.I. č di tipo tecnico, dovendo riguardare l’idoneitā degli impianti ai fini prefissi e la loro conformitā alla normativa tecnica vigente, indipendentemente dal tipo di finanziamento dell’opera e dall’ente o dall’amministrazione che procede alla realizzazione.

Lo stesso parere si estende anche alla congruitā economica e al merito dei costi solo se il progetto sia finanziato con ricorso, totale o parziale, all’Istituto di Credito sportivo.

Per quanto concerne l’ultima domanda, l’articolo 2 del citato Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, estende il parere anche ai progetti relativi agli edifici scolastici, subordinandoli all’esito favorevole dell’esame in linea tecnica, limitatamente a quanto riguarda la costruzione, la modifica e il restauro di palestre ginnastiche e piscine.