EDILIZIA - 005 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Errata determinazione - In difetto - Richiesta di conguaglio - Limiti - Ammissibilità

QUESITO

Questo comune ha rilasciato un permesso di costruire sul quale è stato corrisposto in un’unica soluzione il contributo di costruzione nella misura richiesta.

A lavori iniziati (a distanza di sette mesi circa dal rilascio del permesso di costruire) l’ufficio si è accorto che il predetto contributo era stato determinato in misura errata per difetto (in particolare per euro 6.560,00 mentre in realtà era dovuto per euro 11.900,00).

Si vorrebbe sapere se il Comune può richiedere la parte di contributo a conguaglio e se il titolare del premesso di costruire è obbligato a corrisponderlo.

RISPOSTA

La risposta è decisamente affermativa.

E’ noto e da tutti condiviso che qualora il titolare del premesso di costruire abbia versato un contributo non dovuto o in una misura eccedente quanto dovuto, ha diritto alla restituzione; è intuitivo che tale affermazione vale anche nel senso contrario.

Il contributo non ha il carattere di corrispettivo del permesso di costruire ma di prestazione imposta.

L’obbligazione che si crea in forza di legge tra il titolare del premesso di costruire e la pubblica amministrazione è fondata sui parametri oggettivi delle tariffe e delle caratteristiche dell’intervento (dimensioni e destinazione) e più raramente su parametri soggettivi (esenzioni in zona agricola). L’atto di determinazione del contributo, vincolato e non suscettibile di scostamenti rispetto alle previsioni normative, è solo una intermediazione aritmetica per la sua quantificazione; l’atto di nuova determinazione pertanto non può dirsi viziato da eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il provvedimento originario. Il diritto del comune all'ottenimento del contributo nella misura dovuta, così come il diritto del titolare del premesso di costruire al rimborso del contributo versato in eccesso, deriva quindi direttamente dai parametri oggettivi citati e non dall’atto di determinazione.

L’equiparazione delle posizioni, comporta che anche per l’amministrazione il diritto al conguaglio si estingue nei normali termini di prescrizione decennale.

Dal quesito non è dato sapere quale sia la causa dell’errata determinazione del contributo, tra quelle ipotizzabili:

1) mero errore materiale di trascrizione, di scrittura o di calcolo matematico;
2) diversa quantificazione dei parametri in relazione a errate rappresentazioni progettuali;
3) diversa qualificazione giuridica dell’intervento, in seguito a ulteriore valutazione degli atti di progetto;
4) diversa interpretazione delle norme o altre cause simili.

Nei primi due casi è evidente che la richiesta di conguaglio (differenza tra quanto realmente versato e quanto effettivamente dovuto) non pone alcun problema, dovendosi solo dare conto dell’errore materiale o di calcolo riscontrato ovvero dell’errore di rappresentazione (voluto o meno) quantitativa sul progetto. E’ superfluo  richiamare i principi civilistici a sostegno di tale affermazione.

Negli ultimi due casi, pur sussistendo il diritto al conguaglio, l’amministrazione deve motivare puntualmente il proprio mutato atteggiamento. E’ vero che il privato titolare del premesso di costruire ha l’onere di controllare la correttezza del comportamento dell’amministrazione, ma è altrettanto vero che egli ha una legittima aspettativa in ordine a tale correttezza, oltre a poter invocare la presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quando addirittura non si pone in posizione di sudditanza psicologica. Ne consegue che l’obbligo di motivazione, in ordine alla diversa qualificazione giuridica dell’intervento o alla diversa interpretazione delle norme, deve essere sorretto da idonee argomentazioni, tanto più rafforzate quanto più è lungo il tempo trascorso tra la prima determinazione e la richiesta di conguaglio.

E’ ininfluente che al momento della determinazione corretta del contributo il permesso di costruire sia già stato rilasciato, come è ininfluente che i lavori siano già eseguiti e ultimati e il permesso di costruire abbia cessato i suoi effetti; è infatti nota l’autonomia giuridica del contributo rispetto al titolo che abilita all’edificazione.

Va riconosciuta quindi al comune la facoltà di agire, entro gli ordinari termini di prescrizione decennale, nei confronti del titolare del premesso di costruire al fine di recuperare le somme dovute a titolo di contributo di costruzione inizialmente richiesto in misura inferiore per erroneità nei conteggi (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 16 maggio 1989, n. 256; nella specie: erronea interpretazione della norma locale che impone di computare anche i locali interrati adibiti alla presenza temporanea di persone, dopo alcuni anni). Per contro è illegittimo il provvedimento con il quale il comune chiede al titolare del premesso di costruire una integrazione degli oneri di urbanizzazione, dopo al rilascio del permesso di costruire, per aver differentemente qualificato il tipo di attività svolta nell'edificio realizzato, senza fornire al riguardo una congrua motivazione tale da esternare l'iter logico seguito per giungere alla nuova e differente qualificazione (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 marzo 1989, n. 178; nella specie è stata attribuita la qualifica direzionale invece che commerciale a degli uffici bancari).