ALLEGATO V.1 Compensi degli arbitri (Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)

Articolo 1. Compensi degli arbitri.

1.   La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente allegato.

2.   Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

3.   La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

4.   Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

5.   Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

6.   Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Articolo 2. Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.

1.   La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

2.   I soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 214 del codice, nonché al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

3.   L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità quinquennale e può essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

4.   Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

5.   Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

 

 


ALLEGATO V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

Articolo 1. Formazione del Collegio e compensi.

1.    Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2.    I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

3.   I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

4.   Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l’articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

5.   Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Articolo 2. Costituzione e insediamento del Collegio.

1.   Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2.   Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d’insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3.   Nel verbale della seduta d’insediamento, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. Articolo 3. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

Articolo 3. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

1.  Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

2.   Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3.   Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

4.  Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

5.  Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Articolo 4. Decadenze.

1.   Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2.    Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

Articolo 5. Osservatorio.

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

Articolo 6. Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

1.   Il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell’articolo 1.


 

 

 

ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia (Articolo 221, comma 1)

 

Articolo 1. Composizione.

 

1.    La Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice è composta da:

            a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

            b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;

      d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

      e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;

      f) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

      g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione;

      h) un rappresentante del Ministro del turismo;

      i) un rappresentante del Ministro della cultura;

      l) un rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione;       

      m) un rappresentante della Conferenza unificata;

      n) un rappresentante del Ministro dell’istruzione e del merito.

Articolo 2. Modalità di funzionamento.

1.    In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.

2.    Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3.    All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.

4.    Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria.

5.    Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.

6.    La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.

7.    Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

Articolo 3. Sede.

1.    La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

Articolo 4. Funzioni di segreteria e di supporto.

1.    Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.

2.    Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 5. Oneri.

1.    Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.

2.    Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

3.    Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.