Legge 14 giugno 2019, n. 55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»
(G.U. n. 140 del 17 giugno 2019)

(versione integrale prima del decreto-legge n. 77 del 2021 in pdf)

Capo I- NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
(termine differito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
(lettera così modificata dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 6 del 2023, poi dall'art. 17 del decreto-legge n. 13 del 2023)
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. (comma abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
(termine differito dall'art. 53, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021; la limitazione agli anni dal 2019 al 2023 dovrebbe essere soppressa dall'articolo 1, comma 70 della legge di bilancio 2024 (legge 31 dicembre 2023, n XXX)

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

6.  Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

10.  Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
(termine differito dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

11. 12. 13. 14. (abrogati dall'art. 6, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021)

16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis....» (omissis)

17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti: «6-bis... 6-ter....» (omissis)

18. (comma abrogato dall'art. 10, comma 3, della legge n. 238 del 2021)

19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «3. ...» (omissis)

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: «decreto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5....» (omissis)
3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;
3.2) le parole: «di studi preliminari sull’impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;
3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale»;

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: «11-bis... 11-ter....» (omissis)

b) all’articolo 24:

1) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,» sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: «o delle concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «, concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;

c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità»;
d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
e) all’articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definita»;
2) al secondo periodo, le parole: «Con le medesime linee guida» sono sostituite dalle seguenti «Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: «all’articolo 36, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;
g) all’articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola: «contemporaneamente» è soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: «contemporaneamente» è soppressa;
3) al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;

h) all’articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ...» (omissis)
2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) ... c-bis) ...» (omissis)
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ...» (omissis)

4) il comma 5 è abrogato;
5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: «L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Nel predetto regolamento» e le parole: «, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» sono soppresse;
5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis...» (omissis)

i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;
l) all’articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. ...» (omissis)
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis). ...» (omissis)

m) all’articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.»;
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater) ...» (omissis)

n) all’articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis). ...» (omissis)

o) all’articolo 80:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in caso di società con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al secondo periodo, dopo le parole: «quando è intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
3) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ...» omissis)
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: «c-quater) ...» omissis)
5) il comma 10 è sostituito dai seguenti: «10. ... 10-bis. ...» (omissis)

p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies» e, al terzo periodo, le parole: «di dette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «di detto regolamento»;
q) all’articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati;»;
3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies»;
5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
7) al comma 11, le parole: «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies»;

r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.»;
s) all’articolo 89, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

t) all’articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis)...» (omissis)
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;

u) all’articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. ... 2-bis ... 2.ter ...» (omissis)
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.»;
3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato»;
4) al comma 8, al primo periodo, le parole «alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci»;

v) all’articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo è soppresso;

z) all’articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate»;
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

aa) all’articolo 146, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020»;
cc) all’articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente: «17-bis....» (omisss)
dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all’articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4....» (omissis)

ff) all’articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all’amministrazione»;
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: «del decreto di cui all’articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies» e il secondo periodo è soppresso;

gg) all’articolo 216:

1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies»;
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «del decreto di cui all’articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies»;
3) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente: «27-sexies....» (omissis)
4) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente: «27-octies...» (omissis)

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’impugnazione»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «I nuovi»;
d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza» sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10».

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’ iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis....» (omissis)

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 2. Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’art. 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)» (omissis)

2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all’articolo 186-bis:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.»;

2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata.

Art. 2-bis Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici

1. All’art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ed anche assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se assistiti»;
b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».

2. All’articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

3. Al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «limiti indicati al secondo comma».

Art. 3. Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis  prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti»;
a) all’articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. ...» ... (omissis)
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. ...» ... (omissis)
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. ...» ... (omissis)
4) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico , tramite PEC, una relazione sull’adempimento degliobblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. ...» ... (omissis)
6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. ...» ... (omissis)

b) all’articolo 67:

1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e dopo le parole: «che invia» sono inserite le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-ter. ...» ... (omissis)

c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. ...» «4. ...» «5. ...» (omissis)
d) dopo l’articolo 94, è inserito il seguente: «Art. 94 -bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). ... » (omissis)

1-bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.

Art. 4. Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120 del 2020, poi modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a-bis), legge n. 108 del 2021)

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
(comma introdotto dall'art. 52, comma 1-bis), legge n. 108 del 2021)

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’ iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i princìpi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.
(comma introdotto dall'art. 32, comma 1), decreto-legge n. 13 del 2023)

3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

3-bis. È autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell’intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
(comma introdotto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell’ambito del quadro economico dell’opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei Commissari per l’attuazione degli interventi idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell’opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L’eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell’opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell’opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali posti dai Trattati dell’Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall’ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull’infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d’acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l’utilizzo permanente attraverso l’insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l’utilizzo di cui al presente comma gravano sull’ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’art. 17 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all’art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all’art. 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all’avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda » subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 107, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce «Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell’individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

12-bis. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente: «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell’art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».

12-ter. All’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente».

12-quater. All’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età».

12-quinquies. All’art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021» .

12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell’art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché delle iniziative relative all’interporto di Trento, all’interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)».

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e «Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell’ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell’aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell’ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e «Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all’intervento «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi dell’art. 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. È autorizzato l’avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell’ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.

Art. 4-bis. Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio

1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall’instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti»;
b) dopo il comma 859 è inserito il seguente: «859-bis. Per i contributi assegnati per l’anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all’affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l’affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».

Art. 4-ter. Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (omissis)

Art. 4-quater. Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile

1. In relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e in via definitiva dall'anno 2023.
(comma così modificato dall'art. 15, comma 5, legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 15, comma 7, lettera a), della legge n. 6 del 2023)

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
(lettera abrogata dal 1° gennaio 2023 dall'art. 15, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 176 del 2022)
c) le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
(lettera abrogata dal 1° gennaio 2023 dall'art. 15, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 176 del 2022)

1-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse.
(comma introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 176 del 2022)

2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis , 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Art. 4-quinquies. Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria (omissis)

Art. 4-sexies. Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (omissis)

Art. 4-septies. Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in corso (omissis)

Art. 5. Norme in materia di rigenerazione urbana

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:

a) (soppressa)
b) all’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. ...» «1-ter. ...» (omissis)
b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.

1-bis. Nell’ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, è rifinanziata per l’importo di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l’anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione «Casa e assetto urbanistico, programma «Politiche abitative, urbane e territoriali », sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 5-bis. Disposizioni in materia di ciclovie interurbane (omissis)

Art. 5-quater. Proroga di mutui scaduti (omissis)

Art. 5-quinquies. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (omissis)

Art. 5-sexies. Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate (omissis)

Art. 5-septies. Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani (omissis)

Art. 6. Ambito di applicazione e Commissari straordinari (omissis)

Art. 7. Funzioni dei Commissari straordinari (omissis)

Art. 8. Contabilità speciali (omissis)

Art. 9. Ricostruzione privata (omissis)

Art. 10. Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata (omissis)

Art. 11. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (omissis)

Art. 12. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi (omissis)

Art. 13. Ricostruzione pubblica (omissis)

Art. 14. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (omissis)

Art. 14-bis. Disposizioni concernenti il personale dei comuni (omissis)

Art. 15. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (omissis)

Art. 16. Legalità e trasparenza (omissis)

Art. 17. Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (omissis)

Art. 18. Struttura dei Commissari straordinari (omissis)

Art. 19. Interventi volti alla ripresa economica (omissis)

Art. 20. Sospensione dei termini (omissis)

Art. 20-bis Disposizioni in materia di bilanci (omissis)

Art. 21.  Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere (omissis)

Art. 22. Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione (omissis)

Art. 22-bis. Estensione dei benefìci della zona franca urbana ai professionisti (omissis)

Art. 23. Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (omissis)

Art. 23-bis. Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’Isola di Ischia (omissis)

Art. 24. Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

1. All’articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole «presenza di amianto» sono inserite le seguenti: «oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
b) al comma 13-ter, le parole «per un periodo non superiore a trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Art. 25. Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali (omissis)

Art. 26. Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi (omissis)

Art. 26-bis. Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (omissis)

Art. 27. Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno (omissis)

Art. 28. Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti: «ee-bis) ... ee-ter) ... ee-quater) ... ee-quinquies) ... ee-sexies) ...» (omissis)
b) all’articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
c) all’articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) garantendo l’attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell’articolo 1 del Codice»;
d) all’articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
e) all’articolo 144, comma 1, la lettera e) è abrogata;
f) all’allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il seguente: «12-bis) garantire l’attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell’articolo 1 del Codice;»;
g) all’allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all’utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest’ultimo della minore tra le riduzioni di cui all’articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:

a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all’articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all’innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell’opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
d) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei messaggi IT-alert di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l’utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

Art. 28-bis. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 29. Norma di copertura (omissis)

Art. 30. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.