Legge 11 dicembre 2016 n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

(G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016)

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. 
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero  un attestato di conformità rilasciato  da  un  ente  di  certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
(comma così modificato dall'art. 7-novies, comma 1, legge n. 18 del 2017)

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;
e) il comma 7 è abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».

16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»
b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),»;
2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».

21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.

22. L'articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Contabilità semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

a) il relativo importo;
b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.

24. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO V-bis - GRUPPO IVA» (omissis)

25. Nella tabella di cui all'allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

27. All'articolo 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera b).

29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1º gennaio 2018.

31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

33. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente: «1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e».

34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. 
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90 annui.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 89, legge n. 145 del 2018)

41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.

47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) il comma 67 è sostituito dal seguente: «67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"»
.

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».

51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.

53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.

58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.

65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».

66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  «3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;
b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».

67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;
b) il comma 9-bis è abrogato;
c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;
d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».

69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».

70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;
b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».

71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.

74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci».

76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76;
c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.

81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi).
1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie»
.

82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.

85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».

87. Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.

88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)

89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 73, legge n. 205 del 2017)
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)

90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.

92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)

93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.

95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato d.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)

96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.

97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».

99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con  nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 80, legge n. 205 del 2017)

103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.


 

104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.

105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.

107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.

108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 

111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere
titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun
piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un
titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il
quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di
risparmio a lungo termine.
113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale
e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.
114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari
detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme
di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di
10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta
specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato,
aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca
applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale
Industria 4.0.
116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati
nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute,
coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è
istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura
scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per
la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human
technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito
denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la
Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia
e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la
vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di
statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo
statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina,
tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici
e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono
partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human
technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei
Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le
attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da
contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento
in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla
Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo
a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste
dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di
esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
università e di istituti universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione
del progetto Human technopole di cui al comma 116 è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per
il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di
euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere
dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di
avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralità fiscale.
123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122
del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con
l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human
technopole di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla
Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro
della salute.
124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra
nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha
natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo
valore non è soggetto ad ammortamento.
125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi
partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta
partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della
società EXPO 2015 Spa in liquidazione.
127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in
liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.
128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi
dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal
Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO
2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di
ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della società
EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle
pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da
126 a 139 del presente articolo, il Commissario straordinario si
avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.
129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della
società EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto
di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in
nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione
Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana di Milano e
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al
capitale della società, le risorse necessarie all'integrale
copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al
comma 129.
131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è
individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma,
del codice civile, le risorse di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al
comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di
liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione sono
riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1º
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura
massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000
euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro
per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario
straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del
Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto
delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi entro il
2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il
riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative
alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la
differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata
nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal
Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di
valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio
delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione
delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici
dell'Università degli studi di Milano.
135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house.

137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 49-bis, il quinto periodo è soppresso;
c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi.

138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».

148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è
inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). - 1.
L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono
consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal
Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti
rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in
Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000
nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro
1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei
settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione,
ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e
che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un
importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera
a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente
lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e
trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a
utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento
o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle
lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di
ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento
durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo
straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti
documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con
scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità della somma
minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma
può essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al
comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero
2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e
dei destinatari dell'investimento o della donazione.
3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al
comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione
ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di
rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa
indicazione "visto investitori".
4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla
sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui
al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità
di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la
provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione,
documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della
procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai
fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì
disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette
verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla
trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del
relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta
agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 231 del 2007.
5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in
conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso
di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori",
revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica
alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la
donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine
di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per
periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte
dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al
comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al
comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di
ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti
finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2,
all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta,
trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il
richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di
soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al
seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei
familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi
dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in
parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In
relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono
sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di
lavoro autonomo prodotti»;
2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquanta per cento»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si
applicano ai lavoratori autonomi»;
c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione
europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso
di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente
un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa
fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia
negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di
laurea o una specializzazione post lauream».
151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e
lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150,
lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017
al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno
trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai
sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi
prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono
la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che
trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo
2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi
prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo
165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti
in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno
pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si
applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c),
realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità
dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di
imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1,
relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei
redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo
d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è
ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei
familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica
soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o
contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver
ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello
presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano
nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità
dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni,
attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle
autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di
validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la
decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o più
dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di
non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con
riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori
esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma
1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il
periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo
433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende
il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di
validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere
revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo
precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del
soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o
parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma
1».
153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità
dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente
disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del
citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152
del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti
in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali,
con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di
visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi
trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi
dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.
156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente
nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con
start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione
avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in
partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri
soggetti pubblici o privati italiani.
157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la
revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152
del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva
di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei
periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante
causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente
articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al
momento della successione o della donazione.
159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per
la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «3.000 euro»;
b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le
regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche
nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 182»;
c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:
«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti
indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai
fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2,
lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2,
lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso
stabilite»;
d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 80.000»;
e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «4.000 euro».
161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) è inserita la
seguente:
«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a
favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».
162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel
senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in
conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di
lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo
territoriale.
163. Per consentire il completamento delle procedure di cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre
2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017,
a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria
dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico
del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari
derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la
compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri
obiettivi di finanza pubblica.
164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2013».
165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi,
titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per
cento.

166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017)

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di
APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché
siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e
la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente
all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla
prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto
nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE
coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico
diretto.
168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto
all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma
167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al
soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE
ottenibile.
169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma
168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta,
attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014,
e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo,
domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al
raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di
pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in
caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi
da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La
facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del
presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il
finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa
alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le
informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di
legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al
soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e
dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa
forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I
finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che
aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,
rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative
primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a
186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in
attività finanziaria, ne' di mediazione creditizia, ne' di
intermediazione assicurativa.
170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e
l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del
presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le
finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento
dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di
ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso
all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo
disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e
assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.
171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto
richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale
comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del
soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID
anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di
finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di
premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del
perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte
le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di
legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da
parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di
effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni
lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene
a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il
rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore
tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di
scadenza della medesima rata.
172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli
enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e
27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo
accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante
contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS
in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei
contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un
contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di
anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al
periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di
riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
173. è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso
all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni
di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è
autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la
tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è
ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo
stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono
versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito
ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo
copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del
presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è
a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale
garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito
automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero
1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo
pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse
nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto.
174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del
premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del
rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma
169.
175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per
l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le
modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173
e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è
affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare
tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del
presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli
interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura
del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è
riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito
d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo
pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi
complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo
rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di
pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da
versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto
d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017)

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017)

180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

188. - 189. - 190. - 191. (commi abrogati dall'art. 1, comma 169, legge n. 205 del 2017)

192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.

199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017)

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette  attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti
di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine
servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo
le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199
a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:
a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle
attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per
l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa
documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma
203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del
trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla
presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento
dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale
delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma
203;
h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine
alle tipologie di lavoratori interessati.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei
commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360
milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno
2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza
dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di
accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti
agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico
di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con
redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo
corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui
all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile
con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al
comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è abrogato;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di
maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono
sostituite dalla seguente: «ovvero»;
2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via
transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma
non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni
2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1º gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno
2017;
b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di
maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano
maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018».
207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente
articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di
euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di
124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4
milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno
2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67.
208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo
eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la
richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti
informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le
parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema
pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare
il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di
pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al d.P.R. 29
dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella
prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».
211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa
alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a
234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1,
commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi
decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e
n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a
276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in
relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al
beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal
comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al
quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del
2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013,
908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni
di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018,
734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per
l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di
euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui
corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in
137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e
numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n.
228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per
l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54
milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno
2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato
ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che
risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli
elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma
1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori
35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741
soggetti».
214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del
presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad
applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione,
precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure
concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della
documentazione attestante la data di avvio della procedura
concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati
dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari,
entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i
requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui
alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato
solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di
fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale
edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di
sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8,
commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del
decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore
della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a
tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato
mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini
del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e
non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al
presente comma;
b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo
24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con
disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011.
215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano
già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.
216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito
internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti
a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in
via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo
periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.
217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS
ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini
della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di
30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per
l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni
di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di
261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per
l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di
euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3
milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati
al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del
presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a
243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni
di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017,
1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per
l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di
euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9
milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024,
9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno
2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 167.795 soggetti.
219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai
commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212
del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno
2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di
euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di
50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.
220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai
commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro
per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30
milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno
2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro
per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6
milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno
2026.
221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente
articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge,
e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli
ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al
comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in
via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma
218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle
lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i
requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo
restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il
regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle
decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati
al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 agosto 2004, n. 243.
224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3
milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno
2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di
euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in
1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2
milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate
derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;
b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte
dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2
milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno
2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli
oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i
giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di
spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.
227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a
232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai
piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in
vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di
durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei
trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni
previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di
scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di
entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a
decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le
domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di
presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al
comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata
finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo
concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di
cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti
che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata
finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo
comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui
il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente
capo al medesimo gruppo editoriale.
230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n.
198;
b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5
milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i
medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità
speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata
per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
26 ottobre 2016, n. 198.
231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021.
232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per
l'anno 2017.
233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284,
quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di
100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al
bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo
comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a
60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a
copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella
misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di
euro per l'anno 2018.
234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo
periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà
per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito
del personale del credito cooperativo. L'operatività delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è
subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della
disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di
quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o
gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o
fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi
di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne
la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del
datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto
decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per
il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b),
del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a
domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e
alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un
importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma
della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui
all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per
i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per
cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi
accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con
riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel
triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun
lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in
ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata
dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli
assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del
contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma
provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di
lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224
milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno
2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande
presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite
numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite
numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del
beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al
comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli
stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori
di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei
confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili
per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai
Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai
Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di
finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al
primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione
di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata
all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei
Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto
previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017.
239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di
cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse
disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208
del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla
povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima
legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel
rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della
sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili
nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale.
240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati:
a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica
utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni
effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la
spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019;
conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello
stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole:
«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27
milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27
milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno
2017»;
c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento
della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole:
«euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30
milioni annui»;
d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center,
previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno
2017.
241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è
riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre
mesi.
242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la
lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella
misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A
allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo 1.
243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
sostituito dal seguente:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attività svolte da call center). - 1. Le misure del presente
articolo si applicano alle attività svolte da call center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche
mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal
territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le
numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e
utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le
misure adottate per garantire il rispetto della legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il
registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al d.P.R. 7
settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2
entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa
o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la
data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano
l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione
europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un
Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di
richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito
della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call
center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2,
lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui
al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle
disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la
mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di
quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno è
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il
soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi
di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro
dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center
l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al
Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni
telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i
servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a
50.000 euro».
244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli
operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da
parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo
di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).
245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1
milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e
da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente
all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da
individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni
da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di
equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti
dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative,
nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista
dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai
dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca
nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci
lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo
obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso
di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni
meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o
ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli
accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un
monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di
cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017,
una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo
funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247
del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e
pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime,
nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite
dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di
cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
per l'importo eccedente euro 1.000.
250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente
comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria
o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da
mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2),
mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale
del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61),
riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di
servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità,
ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il
requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino
versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita
lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi,
che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla
normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate
e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie
di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento
pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione
dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della
data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un
numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che
rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente
comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già
trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari,
sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili,
di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999
e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli
incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al
1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo
13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle
università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei
servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un
contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi
corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università
alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di
imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei
contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto
allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del
contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività
sportive.
253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito
da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma
254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro
che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio.
254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria
autonomia normativa, approva il regolamento in materia di
contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità,
gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da
252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università
statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione
studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a
decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata
approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque
applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.
255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le
modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
e' inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di
anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano
conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10
crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione,
almeno 25 crediti formativi.
256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico
requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano
entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il
contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento
della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui
alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b)
del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non
può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256,
aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di
quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio
di bilancio di ciascuna università statale:
a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del
contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di
studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria
individuale o alla particolare situazione personale;
b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo
annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in
caso di ritardo nel versamento.
260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252,
le università statali non possono istituire ulteriori tasse o
contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo
finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su
richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte
erariali.
261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non
appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i
quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare
di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è
stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai
criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.
262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono
beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle
tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui
al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti
ai corsi o scuole di specializzazione.
263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.
264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di
importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre
anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e
dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente
articolo.
265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo
sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno
2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e
conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero
degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si
aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti
esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai
sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo
standard di ateneo per studente in corso.
266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo
non si applicano alle università non statali, alle università
telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale,
nonché all'università degli studi di Trento.
267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri
regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni
dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31
marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi
da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le
istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti
esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati
dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il
fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di
50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori
dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un
unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una
rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono
comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli
interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68.
270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica.
271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo
di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al
comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo
18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68
del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle
regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere
comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.
272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente
attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per
il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo,
entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della
razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono
comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori,
previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da
trasferire a ciascuno di essi.
273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il Merito,
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova
denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel
medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento
legislativo o regolamentare.
274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo
presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse
di studio nazionali per il merito e la mobilità».
275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34»,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce
almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000
euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di
mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi
di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università
statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica
del nucleo familiare dello studente.
276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli
studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo
grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o
eguale a 20.000 euro;
b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini
finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno,
purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono
tutte eguali o superiori a 8/10;
c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono
nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la
scuola di appartenenza.
277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera
a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito
del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei
commi da 273 a 289.
278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma
275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione
scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma
276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di
cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come
eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola
secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio
dei docenti.
279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi
276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito.
Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base
dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori
di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione
del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella
fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma
276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle
scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.
280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro
il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate
semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni
di cui ai commi 281 e 282.
281. La prima rata è versata allo studente al momento della
comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o
di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I
livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata
e' versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.
282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la
durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea
magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello,
e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre
dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a
condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico,
abbia conseguito:
a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con
una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non
inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.
283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi
da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3,
commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché
delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle
università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la
disciplina dell'imposta di bollo.
284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle
destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di
studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto
allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad
ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che
offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente
può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti
regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi
enti.
285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da
273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione
Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro
per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività
ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di
euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della
«Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di
amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei
commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di
attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al
comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di
studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità
operative e organizzative della cabina di regia e il supporto
amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla
nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia
decade automaticamente dalle sue funzioni.
289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente
non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da
accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di
intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e
delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi
indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o
pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in
collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività
scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della
scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il
conseguimento del diploma e l'immatricolazione.
291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le
seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19
novembre 1990, n. 341».
292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le
università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a
studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o
di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli
formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di
studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai
sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del
presente articolo.
293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo,
il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è
ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle
attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di
interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno
didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a
292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
 

294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».

295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 641, legge n. 205 del 2017)

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali nel 2017. A decorrere dal 2018 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 641, legge n. 205 del 2017)

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.

303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;
c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».

306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

308. - 309. - 310. (commi abrogati dall'art. 1, comma 113, legge n. 205 del 2017)

311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-bis è inserito il seguente:
«616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.

316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:
a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una
sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario
nazionale (CUN);
b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata
quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico;
all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del
personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e
amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della
legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la
ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata
qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti
al progetto dipartimentale;
c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti
appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla
lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno
ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.
324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero
dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree
disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 ne' superiore a
20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con
riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è
stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314
a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:
a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini
di dipartimenti ad essa riferibili;
b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento
di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi
321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324
e' affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante
due fasi successive.
326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande
presentate da ciascuna università statale in relazione al solo
dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350
posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della
domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui
al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito
positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento
di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse
finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN
ai sensi del comma 324.
327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti
ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326,
la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di
esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base
all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base
al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere
b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti
del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa
seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area
disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai
commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero
complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.
328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica,
nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti
che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da
314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi
alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali
cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento.
L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore
dei dipartimenti finanziati.
329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le
università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi
aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che
contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di
finanziamenti pubblici o privati».
330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza
quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al
comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle
riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi
di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai
commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:
a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 aprile
2017;
b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi
entro il 30 aprile 2017;
c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma
321 è fissato al 31 luglio 2017;
d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma
328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il
trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo
periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo
2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.
332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a
331 è pari a 1.350.000 euro.
333. L'importo di cui al comma 332:
a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato
in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato
in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in
base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi
del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile,
calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti
che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del
finanziamento;
e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile,
calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti
che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del
finanziamento.
334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n.
1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 è aumentato di
250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in
infrastrutture per la ricerca.
335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai
commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle
seguenti modalità di utilizzazione:
a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto
all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può
essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento
di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge
n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e
amministrativo;
b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le
chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il
dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il
reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti
individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il propri omotivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 1º febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».

340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Per l’anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall’anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.
(comma modificato dall'art. 1, comma 135, legge n. 205 del 2017, poi
dall'art. 1, comma 803, legge n. 145 del 2018)

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018 e 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per gli anni 2017 e 2018 alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 278, legge n. 145 del 2018)

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 488, legge n. 145 del 2018)

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-leggen. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milionidi euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.

368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1122, legge n. 205 del 2017)

369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.

370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il
Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato
ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un
massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione
giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure
concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di
graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore
della presente legge.
373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di
cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di
posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e
quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili
fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra
più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura
numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto
all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con
d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, sulla
formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale,
e con d.P.R. 14 febbraio 2016, n.
19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il
computo della durata complessiva del servizio già maturato sono
quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.
376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del
terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del
prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un
contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione
del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per
l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il
personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di
cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi
dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro della
diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del
presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le
seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».
380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto
2017».
381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione
e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi
industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura
infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per
le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45
milioni di euro per l'anno 2017.
382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione,
realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per
l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere
conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;
b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia
digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle
province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo
con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione
dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire
l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici
regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo
62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo
2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di
cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di
cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui
al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione
del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo
le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche
nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese
disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo
le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;
c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute»
sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta
intesa del 23 marzo 2005»;
d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del
Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia
adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad
adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle
valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la
regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei
successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta
gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier
farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui
al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema
Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a
carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia
telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa».
383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382
del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017.
384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta
di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota
premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le
disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2,
commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei
servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita
e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di
premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge
23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per
l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello
sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di
cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate
aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle
valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle
valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
 

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;
b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

da 391 a 395. (omissis)

396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

da 397 a 402. (omissis)

403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.
(comma così modificato dall'art. 22, comma 10, d.lgs. n. 75 del 2016)

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.

417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.

418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
b) dopo il comma 514 è inserito il seguente:
«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;
c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».

420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

426. - 427. - 428. - 429. (omissis)

430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

432. - 433. (omissis)

434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies è inserito il seguente:
«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso. 

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;
b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;
e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».

460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
(comma così modificato dall'art. 1-bis legge n. 172 del 2017)

461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 734 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. e 4.66. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

da 468. a 482. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)

483. (comma abrogato dall'art. 1, comma 828, legge n. 205 del 2017)

484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

da 485. a 493. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018

494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.

502. (comma cessato dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)

503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.

504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

da 505. a 509. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)

da 510. a 512. (commi abrogati dall'art. 1, comma 885, legge n. 145 del 2018)

513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.

518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: «456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».

522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017. 

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.

527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».

529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis»
.

534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.

da 535 a 542. (omissis)

543. (comma abrogato dal d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla legge n. 136 del 2018).

544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.

545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1099, legge n. 145 del 2018)

545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019,
ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità dei partecipanti all’evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009.

545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell’evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l’ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.
(commi da 545-bis a 545-quinquies introdotti dall'art. 1, comma 1100, legge n. 145 del 2018)

546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa).
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»
;
c) all'articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».

548. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1055, legge n. 145 del 2018)

da 549. a 553. (commi abrogati dall'art. 1, comma 885, legge n. 145 del 2018)

554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.

564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.

565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.

567. All'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.

570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.

571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.

574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

576. 577. (omissis)

578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 323, legge n. 205 del 2017)

584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.
(comma così sostituito dall'art. 66, comma 7, d.lgs. n. 217 del 2017)

586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

587. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.

589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

591. è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di:

a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 

593. è assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.

594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. ...» (omissis)

595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».

596. (omissis)

597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017.

601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e
sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.

607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».

611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.

615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».

618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:
«148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.
148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»
.

da 621 a 627. (omissis)

628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».

629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».

630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019».

632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

da 633 a 637(omissis)

638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Parte II - Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Articolo da 2 a 18 (omissis)

Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.