Legge 26 aprile 2012, n. 44
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16:
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(G.U. 28 aprile 2012, n. 99)

Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1. Rateizzazione debiti tributari

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione»
.
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

4-bis. In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell’eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».

6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Art. 2. Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».

3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

5. All'articolo 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

5-bis. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605».

6-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo».

7. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».

12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

13-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico".

13-ter. Al primo comma dell’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».

13-quater. All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b),».

Art. 3. Facilitazioni per imprese e contribuenti

1. Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo, nonché di quelle di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l’apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall’INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l’indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l’indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l’indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all’ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza»
.

4-ter. All’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».

4-quater. All’articolo 32, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentomila euro» e le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «a settecentomila euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro».

5. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:
«Art. 72-ter. (Limiti di pignorabilità).
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»
;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;

d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Al comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.

8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013)

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».

13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia»;
b) all’articolo 55, comma 5, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»;

13-bis. Nell’ambito dell’attuazione delle direttive dell’Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.

13-ter. All’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dall’articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse».

14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16-bis. E' istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2012. L’individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.

16-ter. All’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 ‘Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio’ senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».

16-quater. All’articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-quinquies. All’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle unità in uso dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle medesime».

16-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore

1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento».

2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
(comma modificato dall'art. 9, comma 6, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 30, comma 2-novies 5, legge n. 116 del 2014, poi dall'art. 10, comma 2, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 2, legge n. 21 del 2016)

3. A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;
b) nell’allegato I, alla voce relativa all’aliquota di accisa sull’energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in misura fissa pari a euro 4.820»
.

4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

Art. 3-ter. Norma di interpretazione autentica

1. L’esenzione dall’accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali

1. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».

Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive

1. Al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. L’Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l’innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso flessibile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L’Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione tecnologica nell’utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l’uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall’Unione europea e agli obiettivi dell’Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall’Autorità entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013.

5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell’alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 11 del 2015)

6. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/ CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dell’allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 – legge 46/1982 – innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.

Art. 3-sexies. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili

1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. E` istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. E' istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;

2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;

3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;

4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;

5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450»;

c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:

«14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;

i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l’esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
«15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis».

2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l’imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ammontare dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità; non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l’eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-septies. Modifica all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: «essere previste,» sono inserite le seguenti: «per le concessionarie e».

Art. 4. Fiscalità locale

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre». All’articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: «agli articoli 52 e 59» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 52».

1-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».

1-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni»;
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria».

1-quater. All’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «17, comma 2,» a: «in modo tale da» sono sostituite dalle seguenti: «52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’applicazione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1-quinquies. A decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

2-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

3. Per l’anno 2012, il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell’imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell’imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono soppresse e dopo le parole: «della stessa» sono aggiunte le seguenti: «; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole: «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono sostituite dalle seguenti: «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»
;
c) al comma 5, le parole: «pari a 130» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 135» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000»
;
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 1992, n. 504» sono aggiunte le seguenti: «; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17»;
h) al comma 12, dopo le parole: «dell’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili»;
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012»
;
l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
(comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, legge n. 89 del 2014)

5-ter. Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-quater. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

5-sexies. Al testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento»;
b) all’articolo 90, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;

c) all’articolo 144, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41»;
2) nell’ultimo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.

5-octies. All’articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;

6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.
».

10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».

12-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo» sono soppresse.

12-ter. All’articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

12-quater. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

12-quinquies. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione-

Art. 4-bis. Modifiche al testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing

1. Al testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell’articolo 54:

1) al terzo periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;
2) al quinto periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;

b) il comma 7 dell’articolo 102 è sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4-ter. Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e disposizioni concernenti il personale degli enti locali

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", entro il termine perentorio del 15 giugno, l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso.
(comma modificato dall'art. 16, comma 12, lettera a), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 437, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 544, legge n. 147 del 2013)

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", entro il termine perentorio del 25 giugno, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.
(comma così modificato dall'art. 16, comma 12, lettere a) e b), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 544, legge n. 147 del 2013)

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l’anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
(comma così modificato dall'art. 16, comma 12, lettera b-bis), legge n. 135 del 2012)

4. L’Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l’attuazione del presente articolo.

5. Qualora l’entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
(comma modificato dall'art. 16, comma 12, lettera c), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 437, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 544, legge n. 147 del 2013)

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all’anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all’anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

10. All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma»;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ferma restando l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;
e) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;
f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «dell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell’anno 2008».

12. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».

13. Il comma 6-quater dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma».

14. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, le parole: «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto,» sono soppresse.

15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti».

16. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Titolo II - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I - Efficientamento

Art. 5. Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».

2. All'articolo 15-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «n. 87,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese di assicurazioni,» e le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».

3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».

4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6-ter. Per le finalità di cui all’articolo 50 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all’erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei princìpi per la protezione dei dati personali.

6-quater. All’attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell’economia e delle finanze, all’articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Titolare dell’archivio informatizzato è l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze designa, per la gestione dell’archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

7-bis. All’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,» sono inserite le seguenti: «prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e».

8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

8-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:
«gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».

Art. 6. Attività e certificazioni in materia catastatale

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio.

5-quater. L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.

5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.

5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d’ordine 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00»;

b) dopo il numero d’ordine 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Consultazione degli atti catastali:

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

3-bis.2. consultazione della base informativa:

- consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;

- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

- elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00».

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

5-decies. Al numero d’ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d’ordine 6.1 è sostituito dal seguente: «6.1 per ogni soggetto: euro 0,15»;
b) la nota del numero d’ordine 6.1 è sostituita dalla seguente:
«L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto».

5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012.

5-duodecies. L’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e` invariata la disciplina sull’imposta di bollo.

5-terdecies. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»;
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: «quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell’articolo 15».

5-quaterdecies. Dopo l’articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2645-quater. Trascrizione di atti costitutivi di vincolo
Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative»
.

5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40-bis:

1) al comma 1, le parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di cui all’articolo 2847 del codice civile» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d’ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all’articolo 2878 del codice civile» sono soppresse;

b) all’articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma»
.

Art. 7. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi:

a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Capo II - Potenziamento

 
Sezione I - Accertamento

Art. 8. Misure di contrasto all'evasione

1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:
«d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».

8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

8-bis. All’articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate»;
b) al quarto comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

9. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»
;
b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente:
«Art. 35-quater. (Pubblicità in materia di partita IVA). Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».

10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

10-bis. All’articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in possesso di almeno cento unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di almeno dieci unità immobiliari»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 10 del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»;
3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

12-bis. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «n. 218,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 48, comma 3-bis, e» e dopo le parole: «n. 472» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato»

13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.».

14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso».

15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c) nel comma 8:

1) le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»;

d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;
f) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 è inserito il seguente
«23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

16-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è` sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi».

16-ter. Al comma 12 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partire dal 1º gennaio 2011 e fino»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione»;

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.

17-bis. Nella nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: «annuo» è soppressa.

18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

21-bis. All’articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «nel deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».

21-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.

22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

22-bis. All’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dell’impianto e» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,»;
b) dopo le parole: «di 500 mq» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq».

23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia, opportunamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al d.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall’attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015)

24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l’attività di contrasto dell’evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l’invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all’organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l’incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

25-bis. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Capo II - Potenziamento

Sezione I - Accertamento

Art. 9. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell’articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

2-bis. All’articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».

2-ter. All’articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».

3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis del codice civile è aggiunto il seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all’importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono anche espressamente recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-ter. L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione.

3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L’autorità giudiziaria dispone l’acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell’articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.

3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

3-novies. All’articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il servizio doganale è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma».

3-decies. All’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale».

3-undecies. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall’articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell’articolo 16 del presente decreto».

3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

3-terdecies. All’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.

Art. 10. Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.

2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;
a-bis) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento»;
a-ter) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le seguenti: «o il mantenimento»; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,» e dopo le parole: «416-bis,» è inserita la seguente: «644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.».

3. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)

4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione [non superiore al 5 per cento] delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato d.P.R. n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "non superiore al 5 per cento" da Corte costituzionale con sentenza n. 275 del 2013)

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

7. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)

8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.

8-bis. Al comma 34 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1º gennaio 2013».

9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all’articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco».

9-ter. Nell’articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

9-quater. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.

9-quinquies. All’articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente».

9-sexies. Il comma 71 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell’11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All’articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un’aliquota del prelievo erariale stabilita all’11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».

9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:

a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sezione II - Sanzioni amministrative

Art. 11. Modifiche in materia di sanzioni amministrative

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.».

2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso.

3-bis. All’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana).
1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.»
.

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.».

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.».

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»
;
b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»
;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.»
;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Sezione III - Contenzioso

Art. 12. Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:
«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

3-bis. All’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;
b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».

3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:
«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all’acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia.

11-quater. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-sexies. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L’utilizzo» e le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

11-septies. Sulla base dell’Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell’onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-octies. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

11-novies. Per l’anno 2011 le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall’articolo 2, comma 6-bis, dall’articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, e dall’articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.

1-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l’anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l’INAIL e in 48 milioni di euro per l’INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

1-ter. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni di euro per l’esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l’attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all’effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

1-quinquies. E' disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l’anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 5, legge n. 100 del 2012)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.