DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

(per gli articoli e i commi sostituiti integralmente si rinvia
al testo coordinato del decreto legislativo n. 81 del 2008)

Art. 1. (Attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato:”decreto”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”; le parole: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
b) le parole: “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole:“Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266” e le parole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse.

Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: (omissis)
c) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;
d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”.
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: (omissis)

Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”, le parole: “di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(omissis)

Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(omissis)

Art. 7. (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(omissis)

Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(omissis)

Art. 9. (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inserite le seguenti: “, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ”;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,";
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: (omissis)
e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL” sono sostituite dalle seguenti: “L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: (omissis)

Art. 10. (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: (omissis)
b) al comma 2, dopo le parole: “previdenza sociale” sono inserite le seguenti: “, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,”; le parole: “lo stessi personale può esercitare” sono sostituite dalle seguenti: “lo stesso personale esercita” e le parole: “informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7”.

Art. 11. (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46”;
c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
“c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: (omissis)
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 12. (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”.

2. All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 13. (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
“o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;”;
d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il documento è consultato esclusivamente in azienda.”;
e) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
“r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;”;
f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:
“aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.

2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)

3. All’articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 14. (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti”.

Art. 15. (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;”;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;
c) la lettera f) è soppressa.

Art. 16. (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell’azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;
b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: “, ai servizi e alle forniture”.

2. All’articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
;

3. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: (omissis)

4. All’articolo 26, comma 5, le parole: “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”.

Art. 17. (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
c) al comma 2, le parole: “Il possesso dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti ” e la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
(omissis)

Art. 18. (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  (omissis)
c) al comma 2, alinea, dopo le parole: “della valutazione,” sono inserite le seguenti: “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e “; le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,”;
d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”;
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 19. (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: (omissis)
c) al comma 7, la lettera c) è soppressa.

Art. 20. (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: (omissis)

Art. 21. (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “ sono inserite le seguenti: “e della laurea magistrale LM26”;
b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”;
c) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 22. (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: (omissis)

Art. 23. (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle seguenti: “I dirigenti e i preposti” e le parole: “e in azienda” sono soppresse;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: (omissis)
“7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente: (omissis)
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”;
d) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “ , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.

Art. 24. (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: (omissis)

Art. 25. (Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 40 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 26. (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono soppresse.

2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.

3. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: (omissis)

4. All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.

5. All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.

6. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: (omissis)

7. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: (omissis)

8. All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.

9. All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,”.

Art. 27. (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 28. (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.”.

Art. 29. (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”.

Art. 30. (Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: (omissis)
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 31. (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: “preveda o costituisca” sono inserite le seguenti: “, come nel settore edile,”.

2. All’articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unità produttiva” sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.

3. All’articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
b) dopo le parole: “modalità di funzionamento", sono inserite le seguenti: “e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”;
c) dopo le parole: “di alimentazione” sono aggiunte le seguenti: “e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.

4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: (omissis)

Art. 32. (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 55. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)" (omissis)

Art. 33. (Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 56 Sanzioni per il preposto" (omissis)

Art. 34. (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 57. (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)" (omissis)

Art. 35. (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 58. (Sanzioni per il medico competente)" (omissis)

Art. 36. (Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 59. (Sanzioni per i lavoratori)"  (omissis)

Art. 37. (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 60. (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)" (omissis)

Art. 38. (Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”.

Art. 39. (Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) il comma 6 è abrogato.

Art. 40. (Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 67, comma 2, lettera b), le parole: “L’organo di vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza”.

Art. 41. (Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 68. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)" (omissis)

Art. 42. (Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: “utensile o impianto” sono inserite le seguenti: “, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,”.

Art. 43. (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 44. (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3),”;
b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nell’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;
2) i numeri: “1) e 2)” sono sostituiti dalle lettere: “a) e b)”;
3) alla lettera b), così come sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1) e 2), le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”;

d) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”;
e) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”;
f) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

Art. 45. (Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse; la parola: “conduttore” è sostituita dalla seguente: ”operatore” e dopo le parole: “disposizioni del presente titolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.

Art. 46. (Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione, formazione e addestramento”;
b) al comma 1, le parole:“una formazione adeguata” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione e un addestramento adeguati,”;
c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”.

Art. 47. (Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: “stradali” è soppressa.

Art. 48. (Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 49. (Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: (omissis)
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 50. (Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.

Art. 51. (Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole:“secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: “o”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;”;
d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.”.

Art. 52. (Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.

Art. 53. (Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 84, comma 1, del decreto, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche” e le parole: “con sistemi di protezione” sono soppresse.

Art. 54. (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: “nebbie” è inserita la seguente: “infiammabili” e dopo la parola: “polveri” è inserita la seguente: “combustibili”;
b) al comma 2, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.

Art. 55. (Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 86. (Verifiche e controlli)" (omissis)

Art. 56. (Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)" (omissis)

Art. 57. (Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”.

Art. 58. (Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;”;
b) alla lettera f), dopo le parole: “lavoro delle imprese” sono inserite le seguenti: “affidatarie ed” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”;
c) alla lettera i) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
d) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;”;
e) alla lettera l), le parole: “alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “ai lavori da realizzare”.

Art. 59. (Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
c) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
d) al comma 3, dopo le parole: “più imprese” è inserita la seguente: “esecutrici”;
e) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”;
f) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica” sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie,”;
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa” sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell’impresa affidataria” sono sostituite dalle seguenti: “delle imprese affidatarie”;
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese” sono inserite le seguenti:“e dei lavoratori autonomi”;
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “documento unico di regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” ;
m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.

Art. 60. (Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono inserite le seguenti: “adattato alle caratteristiche dell’opera”.

Art. 61. (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo” sono inserite le seguenti: “,ove previsto” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “,ove previsto,”;
c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e” sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o”, le parole: “e 96” sono sostituite dalle seguenti: “96 e 97, comma 1,” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”.

2. All’articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.

Art. 62. (Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “dei lavori” dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ il committente o” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) ed e)”.

Art. 63. (Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico” sono inserite le seguenti: “degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro”;
b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione” sono inserite le seguenti: “e il coordinamento”.

Art. 64. (Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(omissis)

Art. 65. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “vigila sulla” sono sostituite dalle seguenti: “verifica le condizioni di”, le parole: “e sull’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “e l’applicazione.” ;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)

Art. 66. (Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”;
b) alla lettera a), le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalla seguenti: “in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001”;
c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”.

2. All’articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ordini o collegi professionali” ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”.

3. All’articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”.

Art. 67. (Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione” .

2. All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: (omissis)

Art. 68. (Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.

Art. 69. (Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 106, comma 1, del decreto, nell’alinea, dopo le parole: “presente capo” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,”.

Art. 70. (Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 71. (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: “lavori in quota” sono sostituite dalle seguenti: “cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”.

Art. 72. (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: “sistemi di protezione” sono inserite le seguenti: “idonei per l’uso specifico” e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono inserite le seguenti: “conformi alle norme tecniche,”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: “Il sistema di protezione”.

Art. 73. (Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: “Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.

2. All’articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.

Art. 74. (Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:“eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici,” sono sostituite dalle seguenti: “se previsto l’accesso di lavoratori,”.

Art. 75. (Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 76. (Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali".

Art. 77. (Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3”.

Art. 78. (Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 79. (Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inserite le seguenti: “per le torri di carico,”;

Art. 80. (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) è soppressa.

Art. 81. (Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: “Il responsabile di cantiere” sono sostituite dalle seguenti: “Il preposto”.

Art. 82. (Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: “30” è sostituito dal seguente: “20”. 

2. All’articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: “o il piano di gronda” sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

Art. 83. (Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 139, comma 1, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.”.

Art. 84. (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 85. (Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 148 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 86. (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)" (omissis)

Art. 87. (Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 158. (Sanzioni per i coordinatori)" (omissis)

Art. 88. (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 159. (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)" (omissis)

Art. 89. (Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 160. (Sanzioni per i lavoratori autonomi)" (omissis)

Art. 90. (Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 91. (Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 165. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)" (omissis)

Art. 92. (Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 166 del decreto è abrogato.

Art. 93. (Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 170. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)" (omissis)

Art. 94. (Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 171 del decreto è abrogato.

Art. 95. (Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 178. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)" (omissis)

Art. 96. (Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 179 del decreto è abrogato.

Art. 97. (Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: (omissis)

Art. 98. (Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “superiori”.

Art. 99. (Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: “mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”.

Art. 100. (Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: “sentite” la parola: “la” è sostituita dalla seguente: “le” e le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.

Art. 101. (Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: “, corrente indotta attraverso gli arti (IL)”.

Art. 102. (Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: “linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “buone prassi”.

Art. 103. (Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza”.

Art. 104. (Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
“1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);”.

Art. 105. (Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: “le specifiche linee guida” sono sostituite dalla seguenti: “le buone prassi”.

Art. 106. (Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: “di azione” sono sostituite dalle seguenti: “limite di esposizione”.

Art. 107. (Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 219. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)" (omissis)

Art. 108. (Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 220. (Sanzioni a carico del medico competente)" (omissis)

Art. 109. (Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro determina” la virgola è soppressa;
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il livello, il modo e la durata della esposizione;”;
c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;”.

Art. 110. (Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.

Art. 111. (Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: “agente in aria” sono inserite le seguenti: “e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti”.

Art. 112. (Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 113. (Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: “alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” sono sostituite dalle seguenti: “a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” .

Art. 114. (Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: “articoli 250” sono inserite le seguenti: “251, comma 1,”.

Art. 115. (Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 251 del decreto, alinea, le parole: “ l’esposizione dei lavoratori alla” sono sostituite dalle seguenti: “ la concentrazione nell’aria della”.

2. All’articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;”.

Art. 116. (Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “dell’esposizione personale del lavoratore alla” sono sostituite dalle seguenti: “della concentrazione nell’aria della”;
b) al comma 4 dopo le parole:”successivamente analizzati” sono inserite le seguenti: “da laboratori qualificati”.

Art. 117. (Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: “con altri mezzi” sono inserite le seguenti: “e per rispettare il valore limite”.

Art. 118. (Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: “natura dei lavori” sono inserite le seguenti “, data di inizio”;
c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.”;
d) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 250”.

Art. 119. (Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “aree interessate” è inserita la seguente: “di” e le parole:“ad un controllo sanitario volto a verificare”sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.”.

Art. 120. (Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: “ISPESL” sono inserite le seguenti: “, per il tramite del medico competente,”.

Art. 121. (Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 262. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)" (omissis)

Art. 122. (Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 263. (Sanzioni per il preposto)" (omissis)

Art. 123. (Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 264. (Sanzioni per il medico competente)" (omissis)

Art. 124. (Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo: (omissis)
Art. 264-bis. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)" (omissis)

Art. 125. (Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 265 del decreto è abrogato.

Art. 126. (Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: “, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici”;
b) alla lettera m) dopo le parole: “all’interno” sono inserite le seguenti: “e all’esterno”.

Art. 127. (Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: “protezione individuale,” sono inserite le seguenti: “”.

Art. 128. (Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 274 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 129. (Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 130. (Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

Art. 131. (Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 282. (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)" (omissis)

Art. 132. (Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 283. (Sanzioni a carico dei preposti)" (omissis)

Art. 133. (Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 284. (Sanzioni a carico del medico competente)" (omissis)

Art. 134. (Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 285. (Sanzioni a carico dei lavoratori)" (omissis)

Art. 135. (Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 286. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)" (omissis)

Art. 136. (Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri” sono aggiunte le seguenti: “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: (omissis)

Art. 137. (Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “Ferma”.

Art. 138. (Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: “allegato LI” sono aggiunte le seguenti: “e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto”.

Art. 139. (Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente:
Art. 294-bis. (Informazione e formazione dei lavoratori)" (omissis)

Art. 140. (Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 296 del decreto le parole: “Capo II - Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “Capo III - Sanzioni”.

Art. 141. (Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 297. (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)" (omissis)

Art. 142. (Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: “dell’ammenda” sono inserite le seguenti: “ovvero la pena della sola ammenda”.

Art. 143. (Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente:
Art. 301-bis. (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)" (omissis)

Art. 144. (Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:
Art. 302. (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)" (omissis)

2. Dopo l’articolo 302 del decreto è inserito il seguente:
Art. 302-bis. (Potere di disposizione)" (omissis)

Art. 145. (Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 303 del decreto è abrogato.

Art. 146. (Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del d.P.R. 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater) il d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

Art. 147. (Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: (omissis)

Art. 148. (Clausola finanziaria)

1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 149. (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.