Decreto ministeriale (economia) 17 febbraio 2009, n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(G.U. n. 78 del 3 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di

seguito: «Testo unico») e, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse

al mutuo riconoscimento;

l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai

poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il

Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta

del risparmio fra il pubblico;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della

Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera

prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento

da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato

comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel

medesimo Stato;

l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le

definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in

tema di societa' finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo

della lettera b), che include le attivita' di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione

nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica

il contenuto delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali

circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attivita' nei

confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;

l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro,

al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per

gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di

attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto

dal medesimo articolo 106, comma 3;

l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le

modalita' di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla

Banca d'Italia;

l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro

dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e

la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla

dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai

quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono

iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco

generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei

confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e

delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del

medesimo articolo;

l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle

Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del

pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita' indicate

nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti

aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di

applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le

disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano

ai soggetti gia' sottoposti, per legge, a forme di vigilanza

sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta,

disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la

Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;

l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque

svolga una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo

106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi

previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;

l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione

dell'articolo 107 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo

sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito

su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10

maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo

106 del Testo unico;

l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di

garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti

in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma

1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre

operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato

elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del

medesimo Testo unico;

l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che

esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente

nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono

iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106

del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5

medesimo, individuando in particolare le attivita' che possono essere

esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla

cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:

l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari

finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107

del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei

servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita' delle

operazioni alla legge e al prospetto informativo;

l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie

garantite;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il

Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla

deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del

risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle

quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate

nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo solo gli

intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di

finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri

di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad

alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo

unico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre

1991, n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo

devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di

partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese

costituite in forma di societa' di capitali. Esse pertanto sono

equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto

normativo e nell'operativita' degli intermediari, la necessita' di

modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti

ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in

particolare, i Decreti ministeriali del:

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo

106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del

contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma

1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del

pubblico;

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo

113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei

criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non

nei confronti del pubblico delle attivita' finanziarie di cui

all'articolo 106, comma 1;

6 luglio 1994, recante modalita' di iscrizione dei soggetti che

operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel

territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale

all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106,

comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari

finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo

106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che

svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di

garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi

senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative

dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano

professionalmente l'attivita' di cambiavalute;

9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi

nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante

«Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo

nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»

e, in particolare:

l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca

d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei

Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC

contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla

Banca d'Italia;

l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa

succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di

cui l'UIC e' titolare.

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre

2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

 

Definizioni

 

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385;

b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1,

del Testo unico;

d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1,

del Testo unico;

e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il

Risparmio;

f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai

sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita

sezione dell'elenco generale;

g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5,

del Testo unico che esercitano professionalmente l'attivita'

consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in

valuta;

h) «gruppo di appartenenza», le societa' controllanti, controllate

o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche'

controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione

dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono

gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la

delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione

del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte

di soggetti diversi dalle banche;

i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca

d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;

j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento,

danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;

k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di

trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale

alla transazione;

l) «esercizio di attivita' finanziarie nel territorio della

Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti

del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita'

di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di

societa' finanziarie aventi sede legale all'estero;

m) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di

garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla

situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare

delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita'

dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal

rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi

dell'intermediario finanziario;

n) «esercizio in via rilevante dell'attivita' di rilascio di

garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel

semestre sia superiore a euro 25 milioni;

o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco

generale;

p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede

legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo

riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che

esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'

delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi

sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che

esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'

delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

r) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata dall'articolo 3,

comma 1, lettera f), del presente decreto;

s) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni

bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1,

della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo

l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del

Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310,

mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche

dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le

obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero

di imprese che puo' essere chiaramente individuato in base: alla loro

ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo

stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in

funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o

distribuzione.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 2.

 

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli

intermediari finanziari, agli intermediari finanziari comunitari ed

extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico

di cui all'articolo 113 del Testo unico, ai cambiavalute ed ai

confidi.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 3.

 

Attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

 

1. Per attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio

di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale

attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso

con operazioni di :

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti;

c) credito al consumo, cosi' come definito dall'articolo 121 del

Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di

pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di

beni e servizi nel territorio della Repubblica;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito

documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere

credito, nonche' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di

impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di

firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e

rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 4.

 

Attivita' di intermediazione in cambi

 

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attivita' di

negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine,

nonche' ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 5.

 

Attivita' di prestazione di servizi di pagamento

 

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attivita'

di:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite

addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita';

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri

mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del

risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico.

2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le

attivita' di:

a) recupero crediti;

b) trasporto e consegna di valori;

c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o

servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo

stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente,

all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o

servizi;

d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o

servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente

presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con

l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali

beni o servizi;

e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;

f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria

attivita' principale, a condizione che il soggetto che effettua tali

operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 6.

 

 

Attivita' di assunzione di partecipazioni

 

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attivita' di

acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli,

sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame

con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attivita' del

partecipante. Si ha in ogni caso attivita' di assunzione di

partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un

decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 7.

 

Altre attivita' finanziarie esercitabili

 

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attivita' indicate agli

articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte

salve le riserve di attivita' previste dalla legge, le attivita'

previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri

da 2 a 12 e numero 15.


TITOLO I

CONTENUTO DELLE ATTIVITA'

Art. 8.

 

Attivita' strumentali e connesse

 

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attivita'

strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. E' strumentale l'attivita' che ha carattere ausiliario rispetto

a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attivita'

strumentali quelle di:

a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b) gestione di immobili ad uso funzionale;

c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) formazione e addestramento del personale.

3. E' connessa l'attivita' accessoria che comunque consente di

sviluppare l'attivita' esercitata. A titolo indicativo, costituiscono

attivita' connesse la prestazione di servizi di:

a) informazione commerciale;

b) locazione di cassette di sicurezza.


TITOLO II

ESERCIZIO DI ATTIVITA'
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Art. 9.

 

Esercizio di attivita' nei confronti del pubblico

 

1. Le attivita' indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate

nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di

terzi con carattere di professionalita'.

2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico le

attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di

appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di

crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.

3. Non costituisce attivita' di finanziamento nei confronti del

pubblico l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di

societa' del gruppo medesimo.

4. L'attivita' di credito al consumo si considera comunque

esercitata nei confronti del pubblico anche quando e' limitata

all'ambito dei soci.

5. L'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera f) del presente decreto e' esercitata nei confronti

del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario

della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario

finanziario. Tuttavia l'attivita' di rilascio di garanzie non e'

esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del

gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un

intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.

6. L'attivita' di assunzione di partecipazioni e' esercitata nei

confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con

carattere di professionalita' e le assunzioni di partecipazioni

avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione

delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione

aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle

esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il

reperimento del capitale di rischio.


TITOLO III

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO


CAPO I

Elenco generale

Art. 10.

 

Iscrizione e poteri dell'autorita' di vigilanza

 

1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico,

le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico sono

tenuti all'iscrizione nell'elenco generale.

2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui

all'articolo 106, comma 3, del Testo unico.

3. La Banca d'Italia puo' chiedere agli intermediari finanziari,

per i controlli di competenza, atti e documenti, nonche' la

trasmissione di dati e notizie anche con carattere periodico, ed

effettuare ispezioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della

Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco generale ai

sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi uno dei

seguenti casi:

a) siano decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione senza che

l'intermediario abbia dato inizio all'attivita';

b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per

non meno di ventiquattro mesi continuativi.


TITOLO III

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO


CAPO I

Elenco generale

Art. 11.

 

Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di

rilascio di garanzie

 

1. I soggetti che intendono esercitare l'attivita' rilascio di

garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti

nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste

nell'art. 106 del Testo unico, devono soddisfare i seguenti

requisiti:

a) costituzione in forma di societa' per azioni;

b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il

capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in

titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico

conto costituito presso una succursale operante in Italia di una

banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta

liquidabilita' si intendono titoli di debito negoziati su mercati

regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob

ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.

Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si

tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio

secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore

equo.

c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;

d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio

dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere

mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attivita'

dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti

patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma,

l'intermediario e' tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale

non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via

prevalente o rilevante l'attivita' di rilascio di garanzie nei

confronti del pubblico.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3 gli

intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca

d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio annuale e una

situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalita' dalla

stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta dall'organo

amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare

totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale delle attivita'

dello stato patrimoniale, l'ammontare dei ricavi prodotti dal

rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di

riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio delle garanzie

nel periodo di riferimento.

5. Qualora dal bilancio o dalla situazione dei conti semestrale

risulti l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di

garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attivita' nei

limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione

alla Banca d'Italia, e, nel frattempo, non puo' rilasciare nuove

garanzie.

6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attivita'

di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario e' tenuto a

darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresi',

ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti entro sessanta giorni,

dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo,

non puo' rilasciare nuove garanzie.

7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:

a) rilasciate a favore di banche o intermediari finanziari

iscritti nell'elenco speciale, in relazione alla concessione di

finanziamenti;

b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad

altra attivita' svolta dall'intermediario finanziario.


CAPO II

Sezioni dell'elenco generale

Art. 12.

 

Soggetti non operanti nei confronti del pubblico

 

1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco

generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico i soggetti che

esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o

piu' delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo

unico.

2. L'obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano

dette attivita' non nei confronti del pubblico in via prevalente. La

verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione

delle citate attivita' con quelle di natura diversa, industriale,

commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo

quanto indicato nel successivo articolo 13.

3. In deroga ai commi precedenti, l'attivita' di assunzione di

partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta

congiuntamente ad altra attivita' finanziaria nei confronti delle

partecipate.


CAPO II

Sezioni dell'elenco generale

Art. 13.

 

Prevalente operativita' non nei confronti del pubblico e modalita' di

calcolo

 

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico,

di una o piu' delle attivita' finanziarie di cui all'articolo 106,

comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal

precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati

dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi,

ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura

finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente

considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie

rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale,

inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi

dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da

operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive

percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati

dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei

proventi complessivi.

2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di

servizi di pagamento o di intermediazione in cambi e' sufficiente il

verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).


CAPO II

Sezioni dell'elenco generale

Art. 14.

 

Cambiavalute

 

1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che

esercitano in via professionale, anche su base stagionale,

l'attivita' di cambiavalute, sono iscritti in un'apposita sezione

dell'elenco generale.

2. I cambiavalute possono altresi' esercitare attivita' strumentali

e connesse, attivita' connesse al turismo o alla prestazione di

servizi di trasporto di persone e attivita' numismatica, in

conformita' al regime proprio di ciascuna di esse.

3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i

requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del

Testo unico.

4. I titolari di ditte individuali nonche' coloro che svolgono

funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e

controllo presso soggetti che svolgono attivita' di cambiavalute,

costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti

di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.


CAPO III

Elenco speciale

Art. 15.

 

Obbligo di iscrizione

 

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli

intermediari finanziari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca

d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo' essere

effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di

finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di

attivita' finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;

b) i confidi che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o

superiore a euro 75 milioni;

c) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di assunzione

di partecipazioni, ivi comprese le societa' finanziarie per

l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5

ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attivita' finanziaria

pari o superiore a euro 52 milioni;

d) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di

intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

e) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di emissione

o gestione di carte di credito e di debito;

f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni

stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni

comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi

dell'articolo 18 del Testo unico;

g) gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei

crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti

dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n.

130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge;

h) le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni

bancarie, non rientranti nell'ambito di un gruppo bancario come

definito dal Testo unico.

3. La permanenza nell'elenco speciale e' subordinata all'effettivo

svolgimento dell'attivita' finanziaria che ha determinato

l'iscrizione. La Banca d'Italia provvede alla cancellazione

dall'elenco speciale ove:

a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia

dato inizio all'attivita', ovvero

b) abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per oltre dodici

mesi continuativi.


CAPO III

Elenco speciale

Art. 16.

 

Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o

rilevante attivita' di rilascio di garanzie

 

1. Gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale

esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante

l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno

l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e devono soddisfare i

seguenti requisiti:

a) essere costituiti in forma di societa' per azioni;

b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il

capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in

titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico

conto costituito presso una succursale operante in Italia di una

banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta

liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati

regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob

ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.

Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si

tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio

secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore

equo;

c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;

d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio

dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco

speciale e lo statuto dell'intermediario preveda l'esercizio

dell'attivita' di rilascio di garanzie in via esclusiva, gli

amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare

l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria

della societa'.

3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non si

applicano ai confidi.


CAPO III

Elenco speciale

Art. 17.

 

Sussistenza dei requisiti di iscrizione

 

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni

quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),

vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio

approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla

chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. La Banca

d'Italia puo' definire le ipotesi in presenza delle quali e'

possibile procedere all'iscrizione nell'elenco speciale prima dei

citati termini.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia

verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui

agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonche'

il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico.

L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a),

b), c), d), e), f) e g) e' negata qualora l'intermediario non

rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca

d'Italia e non disponga di un sistema informativo-contabile, di

metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di strutture di

controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessita'

dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la

richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata

esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due mesi dal

provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare

l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la

liquidazione volontaria della societa'; qualora invece la richiesta

di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle

soglie quantitative previste dall'articolo 15, comma 2, entro il

termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve

riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie

quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che

precedono, l'intermediario e' cancellato, secondo le modalita' di cui

all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale.

3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli

15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto, verificata con

riferimento ad almeno tre esercizi consecutivi, comporta la

cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia stabilisce in

via generale le condizioni in presenza delle quali procedere alla

cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.

4. Per gli intermediari finanziari di cui al comma 3 che hanno

effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle

facolta' riconosciute dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005,

come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, e dalle

relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la

cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che

l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel

limite stabilito dalle predette disposizioni.

5. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale e'

sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni

di raccolta tra il pubblico.


CAPO III

Elenco speciale

Art. 18.

 

Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalita'

di iscrizione nell'elenco speciale

 

1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli

elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati

di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli

11, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera c), del presente

decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai volumi di

attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa

riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di

calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a

controlli prudenziali.


TITOLO IV

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 19.

 

Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria da parte di

soggetti esteri

 

1. L'esercizio nei confronti del pubblico di attivita' finanziaria

con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte

di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari e'

subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.


TITOLO IV

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 20.

 

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari

comunitari

 

1. L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari

comunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di

provenienza;

b) esercizio in Italia dell'attivita' finanziaria in via

esclusiva;

c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al

capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo

unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per

gli intermediari che esercitano l'attivita' di rilasciano di garanzie

nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di

importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni

ove l'attivita' e' esercitata in via esclusiva, prevalente o

rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno

euro 1,5 milioni in attivita' liquide o in titoli di pronta

liquidabilita', entrambi depositati su un unico conto costituito

presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale,

comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilita'

si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati

italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi

degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali

titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si

tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio

secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore

equo;

d) sussistenza dei requisiti di professionalita', indipendenza ed

onorabilita' previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai

soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione

stabile operante in Italia;

e) sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai titolari

di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario

comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione

operante in Italia.

2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario

finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a

quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione

nell'elenco generale e' subordinata al verificarsi della sola

condizione di cui al comma 1, lettera a).


TITOLO IV

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 21.

 

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari

extracomunitari

 

1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari

extracomunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti

condizioni:

a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 20,

comma 1;

b) rilascio da parte del rappresentante legale della societa' di

dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di

cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria

internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da

attivita' illecite.


TITOLO IV

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 22.

 

Norme applicabili

 

1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari

iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si

applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in

relazione all'attivita' svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108

e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalita',

indipendenza ed onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono

funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per

verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di

iscrizione nell'elenco speciale si fa riferimento all'attivita'

esercitata in Italia.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la

cancellazione dall'elenco generale, secondo quanto previsto

dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni

stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.


TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore

del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il

solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui

al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione

degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui

all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione

nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora,

entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui

all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati

dall'elenco speciale.

2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli

intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi

patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996,

recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.

3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, gia' svolgono l'attivita' di rilascio di

garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data

medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero

dismettono l'attivita', adottando le conseguenti modifiche

statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono

l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le

modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico.

4. La Banca d'Italia determina le modalita' per la cancellazione

dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113

del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, esercitano attivita' di assunzione di

partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attivita'

finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto

previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, gia' svolgono attivita' di intermediazione in

cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro

centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni

del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le

conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle

disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco

generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 111 del Testo

unico.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la

continuita' dell'invio da parte delle societa' di cui all'articolo 3

della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai

crediti cartolarizzati.

7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca

d'Italia determina le modalita' di iscrizione nei relativi elenchi.


TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

 

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati i seguenti decreti:

a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione,

ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello

stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre

l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico;

b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione,

ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385;

c) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante modalita' di

iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui

agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385;

d) il decreto ministeriale 28 luglio 1994, recante disciplina

dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti

aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate

all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385;

e) il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di

iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui

all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385;

f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione,

ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali

relativi agli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di

garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi

senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

g) il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 372, contenente

disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante disposizioni sui

soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di

cambiavalute;

h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di

iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo

107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

fatti salvi l'articolo 3 e l'articolo 2, secondo comma, primo

periodo.

Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sara'

inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2009