Legge 12 luglio 2006, n. 228
conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa

(G.U. n. 160 del 12 luglio 2006)

Art. 1. (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali)

1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Art. 1-bis. (Proroga di termini in materia di previdenza agricola)

1. All’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».

2. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l’anno medesimo l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter. (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche)

1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».

Art. 1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo)

1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007.
(termine prorogato all'entrata in vigore del regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 dall'articolo 3, comma 1, legge n. 17 del 2007)

Art. 1-quinquies. (Proroga del termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 1-sexies. (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria)

1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Art. 1-septies. (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».

Art. 1- octies. (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.