Legge 28 maggio 2004, n. 140
Conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali
(G.U. n. 125 del 29 maggio 2004)

Art. 1. Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 2. Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 141, comma 1, lettera c-bis) e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3. Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «essere» sono inserite le seguenti: «presentate personalmente ed».

2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni».

Art. 4. Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

Art. 5. Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario

01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: «la provincia di Varese» sono inserite le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».

1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.».

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

Art. 6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:
«Art. 145-bis (Gestione finanziaria).
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti
».

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonché in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «, primo comma»;
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».
b) (lettera soppressa)
b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia»;
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore»;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore»;

b-ter) all'articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia»
b-quater) all'articolo 254, il comma 6 è abrogato;
b-quinquies) all'articolo 256, comma 4, le parole da: «, su segnalazione del Ministero dell'interno» sino alla fine del comma sono soppresse.

1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purché tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.