Decreto ministeriale (Ambiente) 8 maggio 2003, n. 203
Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
(G.U. n. 180 del 5 Agosto 2003)

Art. 1. Finalità e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato;
c) Destinatari: enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi;
d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).

Art. 3. Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.

2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.

3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.

4. Le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

Art. 4. Repertorio del riciclaggio

1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:

a) l'elenco dei materiali riciclati;
b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

2. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purché non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 5. (non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 6. Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole non ammesse al visto della Corte dei conti).

2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare:

a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune parole non ammesse al visto della Corte dei conti) per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune parole non ammesse al visto della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformità qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.

3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovrà riportare i dati specificati nell'allegato A.

4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.

Art. 7. Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 8. Controlli

1. (non ammesso al visto della Corte dei conti)

2. (non ammesso al visto della Corte dei conti)

3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:

a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.

Art. 9. Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:

a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonché i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subìto lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. (non ammesso al visto della Corte dei conti)

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Allegato A (omissis)