Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.
(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001)

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.

Art. 2.

Le regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica. In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it

Art. 3.

Le modalità di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di competenza statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it

Art. 4.

L'ufficio per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l'ausilio della redazione internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul suddetto sito.

Art. 5.

Il suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui è demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.

Art. 6.

L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.