DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
(G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001)

(abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dal 9 giugno 2011)

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49, da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 199 del 2006)

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, la disciplina di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 199 del 2006)

Art. 2. Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.


Art. 3. Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 199 del 2006)

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 4. Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

Art. 6. Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. 

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 7. Casi particolari 

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; 
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8. Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 9. Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 10. Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 11. Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento. 

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici. 

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia. 

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento.

Art. 12. Ulteriore ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

Art. 14. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

il d.P.R. 1 dicembre 2000, n. 421;
i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120;
gli articoli da 9 a 13 del d.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550;
l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
il d.P.R. 5 luglio 1995, n. 389;
il d.P.R. 30 giugno 1994, n. 442;
l'articolo 10 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 359;
il d.P.R. 1 dicembre 1993, n. 600;
il d.P.R. 11 novembre 1992, n. 552;
il d.P.R. 12 luglio 1991, n. 354;
il d.P.R. 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 523;
il d.P.R. 31 luglio 1990, n. 299;
il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 450;
gli articoli 61 e 63 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 451;
il d.P.R. 15 novembre 1989, n. 391;
il regolamento approvato con d.P.R. 8 febbraio 1988, n. 71;
il d.P.R. 30 settembre 1986, n. 746;
il d.P.R. 15 marzo 1986, n. 139;
il d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36;
il d.P.R. 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal d.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con d.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
il d.P.R. 28 luglio 1984, n. 830;
il d.P.R. 27 luglio 1984, n. 721;
l regolamento approvato con d.P.R. 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal d.P.R. 16 dicembre 1988, n. 571;
il regolamento approvato con d.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal d.P.R. 21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con d.P.R. 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal d.P.R. 3 giugno 1980, n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077;
il d.P.R. 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal d.P.R. 5 ottobre 1989, n. 343;
l'articolo 10 del d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1481;
il d.P.R. 26 maggio 1965, n. 993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia";
l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole:"o in economia";
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal d.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116.