Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
(G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999)

Art. 1. Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Biennale di Venezia (omissis)

Art. 2. Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del "biodiesel" (omissis)

Art. 3. Disposizioni in materia di società cooperative

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 12-ter, legge n. 89 del 2014)

2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

Art. 4. Esenzione IVA delle prestazioni sociosanitarie in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici

1. All'articolo 10, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.

Art. 5. Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

Art. 6. Redditi da fabbricati

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".

Art. 7. Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari (omissis)

Art. 8. Disposizioni in materia di imposta di registro (omissis)

Art. 9. Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "finanziamenti erogati dallo Stato" sono inserite le seguenti: ", dalle regioni e dalle province autonome".

Art. 10. Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".

Art. 11. Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini
(abrogato dall'art. 36, comma 33, legge n. 248 del 2006)

Art. 12. Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino (omissis)

Art. 13. Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni";
b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione" fino a "l'aliquota propria del bene" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi";
c) al comma 3, le parole: "il valore normale è quello" sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale può essere determinato in misura pari a quello";
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, coi criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

Art. 14. Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 15. Modifiche alla disciplina di rimborso ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti (omissis)

Art. 16. Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985

1. È disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 17. Differimento termini versamento imposta sostitutiva art. 1, comma 2 d.lgs. n. 357 del 1994 (omissis)

Art. 18. Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale esercizio imprese arti e professioni

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 19. Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuta".

Art. 20. Disposizioni in materia di sanzioni (omissis)

Capo II - SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

Articoli 21 - 22 - 23. (omissis)

Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 24. Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "principale" è sostituita dalla seguente: "proporzionale".

Art. 25. Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972

1. All'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile
".

2. All'articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)".

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

4. All'articolo 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

Art. 26. Disposizioni in materia di revisione generale del catasto

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli
".

2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 27. Sospensione degli effetti di atti illegittimi

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato
".

Art. 28. Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Ministero delle finanze (omissis)

Art. 29. Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza (omissis)

Art. 30. Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza (omissis)

Art. 31. Accreditamento alla Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio (omissis)

Art. 32. Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio (omissis)

Art. 33. Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari (omissis)

Art. 34. Compensi arretrati per i messi comunali

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

Art. 35. Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali (omissis)

Art. 36. Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (omissis)

Art. 37. Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 (omissis)

Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Art. 38. Servizi di tesoreria degli enti locali (omissis)

Capo V - COPERTURA FINANZIARIA

Art. 39. Copertura finanziaria (omissis)