Legge 19 marzo 1993, n. 68
Conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Articoli da 1 a 9 (omissis)

Art. 10.  Disposizioni fiscali e tariffarie.

1. - 9. (omissis)

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di lire 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
(lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 60, legge n. 662 del 1996, poi modificata dall'articolo 1, comma 50, legge n. 311 del 2004)
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Articoli da 11 a 30 (omissis)