LEGGE REGIONALE 18 aprile 2012, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 aprile 2012 )

TITOLO I - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2006, N. 22 (IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA)

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)

1. L'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Tirocini)
1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.
3. La Regione, istituisce forme di incentivazione a favore delle imprese, qualora le stesse trasformino i tirocini in formali contratti di lavoro.».

Art. 2. (Modifica all'articolo 19 della l.r. 22/2006. Bottega-Scuola)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 22/2006 le parole: «l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi,» sono soppresse.

Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)

1. L'articolo 20 della l.r. 22/2006è sostituito dal seguente:
«Art. 20. (Apprendistato)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.».

Art. 4. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)

1. All'articolo 21 della l.r. 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.
1-ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1-bis.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d'intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.
2-ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell'efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.».

Art. 5. (Inserimento dell'articolo 23-bis nella l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 22/2006è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.».

Art. 6. (Inserimento dell'articolo 23-ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l'occupazione)

1. Dopo l'articolo 23-bis della l.r. 22/2006è inserito il seguente:
«Art. 23-ter. (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione)
1. La Regione promuove la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL, con le previsioni dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e territoriale o aziendale che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli enti bilaterali e dei lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:
a) favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani;
b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro;
c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;
d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro.
3. Nell'ambito e per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), la Regione destina una quota non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo dell'occupazione.».

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Art. 7. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 19/2007. Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Regione in coerenza con la vigente normativa nazionale prevede, nell'ambito del piano regionale dei servizi di cui all'art. 7, comma 6, l'offerta in via sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente di terzo e quarto anno.».

Art. 8. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 19/2007. Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Alla l.r. 19/2007è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.
2-ter. E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
2-quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.».

Art. 9. (Modifiche agli articoli 21 e 22 della l.r. 19/2007. Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro)

1. All'articolo 21 della l.r. 19/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «l'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 18, 19 e 20»;
b) al comma 2, le parole: «agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)»;
c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 22 della l.r. 19/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, sono soppresse le parole: «nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato»;
b) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
«d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda.»;
c) alla lettera a) del comma 3, sono soppresse le parole: «nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003»;
d) la lettera b) del comma 3 è soppressa.

CAPO III - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

Art. 10. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2004 n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni.
3-ter. I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente.
3-quater. I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà.».

Art. 11. (Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di proprie iniziative attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), il ricorso a contratti di collaborazione secondo linee guida adottate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità.

2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di cui al comma 1, se riguardanti iniziative attuate direttamente dalla Regione, confluiscono all'UPB 3.4.10 'Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate e sono allocate all'UPB 4.2.2.187 "Azioni di comunicazione interna ed esterna" dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi, eccezion fatta per le risorse esplicitamente destinate a manifestazioni culturali che vengono allocate all'UPB 1.2.2.54 'Qualificazione e sostegno delle attività culturali' dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi; gli stessi proventi, se derivanti da iniziative attuate tramite gli enti del sistema regionale, confluiscono direttamente in un fondo appositamente istituito con deliberazione della Giunta regionale presso i medesimi enti. Con la stessa deliberazione sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.

3. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia.

TITOLO II - MISURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Art. 12. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 8, le parole «Entro il termine di cui al comma 7» sono sostituite delle seguenti: «Entro il 30 giugno 2012»;
b) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole «scopi agricoli» sono inserite le parole: 'in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell'utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.»;
c) all'articolo 8, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo.».

Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 31/2008 in tema di servizio fitosanitario regionale)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 67 della l.r.31/2008 è così modificato:

1) al comma 3 sono soppresse le lettere: g), f) limitatamente alla frase «l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive e ornamentali, nonché», o);
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. ERSAF svolge le seguenti funzioni:
a) il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste all'articolo 71 della presente legge;
b) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente affidate e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.»;
3) al comma 4 dopo le parole «le competenze gestionali di cui al comma 2» sono inserite le seguenti parole «e le funzioni di cui al comma 3-bis»;

b) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. (Agente fitosanitario)
1. Il servizio fitosanitario può avvalersi di personale tecnico di supporto agli ispettori fitosanitari denominato agente fitosanitario.
2. L'agente fitosanitario, opportunamente formato secondo criteri stabiliti con provvedimento del dirigente del servizio fitosanitario, opera su incarico del dirigente del servizio stesso relativamente alle funzioni previste dall'articolo 35 del d.lgs. 214/2005 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.».

Art. 14. (Inserimento del Titolo VIII-quater nella legge regionale 31/2008. Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il Titolo VIII ter è inserito il seguente:
«TITOLO VIII-quater - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI.
Art. 130-octies. (Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)
1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), la Regione disciplina, mediante programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.
Art. 130-nonies. (Vigilanza)
1. Fino all'attuazione dell'articolo 23, commi 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 214/2011, e al fine di assicurare l'efficace espletamento dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida, l'attività stessa è esercitata, fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalle province a cui compete l'accertamento delle violazioni.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
3. Sono fatte comunque salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite dall'ordinamento.
4. L'irrogazione delle sanzioni relative all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 compete alla Regione.
Art. 130-decies. (Sanzioni)
1. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l'irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.
4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006, l'irrogazione, nell'arco di un anno, di una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro comporta l'obbligo di segnalazione alla competente autorità giudiziaria.».

Art. 15. (Abrogazione della legge regionale 37/1993)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 177 della l.r. 31/2008.

Art. 16. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2008. Sale cinematografiche)

1. All'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).».

Art. 17. (Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)

[1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 224 del 2016)

2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente:
«7-bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito.».

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 44 della l.r. 12/2005 è inserito il seguente:
«10-bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.».

Art. 18. (Modifica all'articolo 51 della l.r. 12/2005)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 51 della l.r. 12/2005, è sostituito con il seguente:
«1-bis. Relativamente agli ambiti di cui all'articolo 10, comma 2, i comuni definiscono i criteri per l'individuazione delle destinazioni d'uso escluse, al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all'ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale.».

Art. 19. (Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)

1. Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Tale comunicazione è sottoscritta dal richiedente e corredata da una relazione sugli interventi asseverata da un professionista abilitato.

Art. 20. (Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)

1. La Giunta regionale, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare), inserito con l'articolo 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può promuovere la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regionale, delle province, dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). A tal fine, la Giunta regionale può procedere ai sensi dell'articolo 15 bis, della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l'alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l'alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 86/83. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.
3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia prevalente e vincolante ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 12/2005.»;
b) l'art. 15 bis è sostituito dal seguente:
«Art. 15-bis. (Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di società o l'istituzione di fondi immobiliari, aventi lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e, previa intesa con i soggetti interessati, del patrimonio immobiliare di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione e la proposta del relativo Statuto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di fondi immobiliari, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l'istituzione e la gestione di tali fondi immobiliari. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alle società o ai fondi di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.».

Art. 21. (Inserimento dell'articolo 95-bis nella l.r. 12/2005. Disposizioni per agevolare la valorizzazione di immobili comunali)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito, dopo l'articolo 95, il seguente:
«Art. 95-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina i profili urbanistici connessi all'approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
2. Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.
3. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.
4. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica.».

Art. 22. (Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 6-bis. (Sostenibilità delle grandi strutture di vendita) ...» (omissis)
Art. 6-ter. (Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita) ... » (omissis)
Art. 6-quater. (Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita) ... »
(omissis)

Art. 23. (Modifica all'articolo 4-quater della l.r. 31/2008. Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. E' istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d'uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso del suolo, espressa in metri quadrati;
b) ubicazione dell'intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione é prestata alla salvaguardia delle aree montane nell'ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;
c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;
d) tipologia di destinazione d'uso richiesta in mutamento a quella esistente.
5-ter. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. L'utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.
5-quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 'Pianificazione territoriale e difesa suolo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
5-quinquies. Il versamento dell'importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo.
5-sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l'elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.
5-septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all'attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell'anno 2012.
5-octies. Costituisce titolo prioritario per l'accesso al 'Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico' lo svolgimento di attività agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico.».

Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 27/2009)
(abrogato dall'art. 44, comma 5, lettera e), legge reg. n. 16 del 2016)

TITOLO III - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 25. (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER))

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserita la seguente:
«c bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali;».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 26/2003 dopo le parole «e diffusione dei veicoli di cui alla lettera c)» sono aggiunte le parole: 'per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c-bis)».

3. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 29 della l.r. 26/2003, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
1-sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 28/2011.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 26/2003 è inserito il seguente:
«2-bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:
a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 6, del d.lgs. 28/2011;
b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.».

Art. 26. (Inserimento dell'articolo 9-bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).».

Art. 27. (Censimento delle piccole centrali idroelettriche dismesse e dei salti d'acqua)

1. Nell'ambito della valorizzazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile, la Regione Lombardia promuove, d'intesa con i comuni, il censimento dei salti d'acqua e delle piccole centrali idroelettriche dismesse, affinché ne sia promosso l'accesso per la produzione di energia per usi civili ed industriali.

Art. 28. (Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003. Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. Al Titolo III - Disciplina del settore energetico - della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 le parole «di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. (Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica) ... » (omissis)

Art. 29. (Programma regionale del settore minerario)

1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell'anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale.

2. Il programma regionale di cui al comma 1 tiene conto della necessità di approvvigionamento di materie prime minerarie a livello regionale, nazionale e internazionale, in funzione della capacità produttiva delle miniere in esercizio o di cui si possa prevedere l'apertura a seguito delle risultanze della ricerca di base o operativa, nonché dei vincoli e delle limitazioni derivanti dalla pianificazione territoriale regionale. Il programma regionale definisce i criteri generali di salvaguardia delle risorse minerarie del sottosuolo potenzialmente suscettibili di sfruttamento.

3. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di programma regionale decennale del settore minerario nel rispetto, qualora definiti, degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca di competenza dello Stato, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente, acquisendo preventivamente il parere degli enti locali coinvolti.

4. Il programma regionale del settore minerario è soggetto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa proposta della Giunta regionale.

5. Il programma regionale del settore minerario può essere integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)  sostituito dal seguente:
«Art. 31. (Competenze regionali in materia di oli minerali) ...» (omissis)

Art. 31. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2006. Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è sostituito dal seguente:
«1. La Regione promuove l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto.».

2. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2006, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la disciplina regolamentare vigente in materia di scarichi delle acque, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003, prevedendo la semplificazione delle procedure amministrative per l'utilizzo delle risorse idriche della prima falda per scambio termico in impianti a pompa di calore e contestuale adozione di disposizioni tecniche atte a garantire la tutela della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, la salvaguardia delle caratteristiche idrogeologiche e termiche, nonché l'equilibrio idrodinamico del corpo acquifero interessato.

Art. 32. (Inserimento dell'articolo 21-bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserito il seguente:
«
Art. 21-bis. (Incentivi per la bonifica di siti contaminati) ...» (omissis)

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità procedurali per l'applicazione dell'articolo 242, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini dell'effetto sostitutivo relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 33. (Inserimento dell'articolo 8-bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006).
1. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.».

Art. 34. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.».

2. All'articolo 8 della l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis.»;
b) dopo il comma 2è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.».

Art. 35. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)
(omissis)

TITOLO V - INTERVENTI PER IL GOVERNO DEL SOTTOSUOLO E PER LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

CAPO I - PRINCIPI

Art. 36. (Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga (Progetto BUL), al fine di garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.

2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con lo specifico obiettivo di offrire un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.

CAPO II - DISCIPLINA COMUNALE DEL SOTTOSUOLO

Art. 37. (Disposizione generale)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 36, il presente capo detta disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 38. (Strumenti di governo del sottosuolo)

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il regolamento per l'uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo.

2. I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.

Art. 39. (Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)

1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del regolamento per l'uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal Titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 40. (PUGSS)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.

Art. 41. (Regolamento per l'uso del sottosuolo)

1. Il comune approva il regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.

2. Il regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:

a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;

b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;

d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;

e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;

f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;

g) la promozione del catasto del sottosuolo;

h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

3. Il regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Titolo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 42. (Catasto del sottosuolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:

a) la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;
b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/2003.

2. Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:

a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e in conformità ai criteri dettati dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18), nonché dalle eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis;
b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma.

3-bis. Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”, sono apportate con atto del direttore generale competente della Giunta regionale, che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l’atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5,00 e massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.

5. La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, previa verifica della corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis, nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.

CAPO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

Art. 43. (Messa a disposizione del patrimonio pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.

2. L’occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell’operatore alcun onere o canone fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Resta per l’operatore l’obbligo di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo le norme vigenti.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 18, legge reg. n. 5 del 2013)

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 18, legge reg. n. 5 del 2013)

Art. 44. (Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 45. (Regime abilitativo semplificato)

1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r. 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

CAPO IV - PROGETTO BUL

Art. 46. (Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l'alfabetizzazione digitale.

2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:

a) pianificazione del territorio;

b) marketing territoriale;

c) sportello attività produttive;

d) ordini del giorno e altre comunicazioni;

e) protocollo;

f) anagrafe estesa;

g) regolamenti interni;

h) modulistica interna;

i) gestione del bilancio;

j) gestione del magazzino economale;

k) materiale didattico per corsi di formazione;

l) archivio e gestione dei login per garantire la sicurezza;

m) gestione centralizzata dell'aggiornamento degli applicativi.

3. I comuni partecipano all'individuazione, allo sviluppo ed all'organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:

a) assistenza anziani e malati cronici a domicilio;

b) teleassistenza e telemedicina;

c) videosorveglianza e teleallarmistica;

d) e-learning ed e-education.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ

Art. 47. (Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento strategico annuale (DSA), approva atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati rispettivamente 'Agenda Lombardia Semplice' e 'Agenda Digitale Lombarda'.

2. Per l'attuazione degli atti generali di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 48. (Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

1. In attuazione dello 'Small Business Act' di cui alla comunicazione della Commissione europea 394 del 25 giugno 2008 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese), la Giunta regionale adotta linee guida al fine di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al settore delle stesse.

Art. 49. (Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all'applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

1. La Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l'applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale.

Art. 50. (Stage formativi del personale regionale presso imprese private)

1. Gli accordi contrattuali per la definizione delle attività di formazione del personale regionale di cui all'articolo 93, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) possono prevedere la realizzazione di stage presso aziende private o studi professionali che le rappresentano, nonché presso le associazioni di rappresentanza delle aziende stesse, al fine di conseguire elementi utili alla semplificazione delle procedure a carico delle imprese localizzate sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Art. 51. (Informatizzazione delle comunicazioni e dell'interscambio applicativo tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all'informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'utilizzo di modulistiche condivise e compilabili on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione applicativa.
(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

2. Salvo eccezioni congruamente motivate, a decorrere dal primo gennaio 2013 le comunicazioni di cui al comma 1 avvengono esclusivamente per via telematica.

Art. 52. (Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 50, 52 e 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), in materia di diffusione e valorizzazione dei dati pubblici, anche a fini commerciali, adotta determinazioni in ordine alla individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto attraverso il portale regionale open data dedicato, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per la finanza regionale, dei dati rilevati nell'esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.
(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

1-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale open data dedicato.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

2. (comma abrogato dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

2-bis. I criteri per l'individuazione degli insiemi di dati da pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione dell'utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice consultazione sia per una loro rielaborazione anche per fini commerciali.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

2-ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire i dati aperti della Lombardia.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

2-quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e informazioni utili per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

Art. 52-bis. (Riuso dei programmi informatici)
(articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

Art. 52-ter. (Interventi per la crescita digitale)
(articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità e per la gestione del patrimonio informativo.

2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi.

Art. 52-quater. (Ecosistemi digitali della Lombardia)
(articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.

Art. 53. (Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS)

1. La Giunta regionale promuove l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino - IdPC) e della relativa Carta Regionale dei Servizi.

2. (comma abrogato dall'art. 6, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

Art. 54. (Qualità dei servizi pubblici)

1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59), individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendenti e dalle società di cui all'allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), nonché, previo accordo con le amministrazioni locali interessate, dei servizi relativi a funzioni conferite agli enti locali, prevedendo strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e di controllo.

2. La Giunta regionale utilizza gli esiti delle misurazioni dei livelli di servizio di cui al comma 1, unitamente agli indicatori di virtuosità previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011), per individuare forme premiali nella destinazione di trasferimenti a carico del bilancio regionale, senza oneri aggiuntivi per lo stesso.

3. Nell'attuazione delle misure di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni regionali di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 55. (Modifiche alla l.r. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)
(omissis)

Art. 56. (Appalti per favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese)

1. La Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione contrattuale, modalità e criteri atti a favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni d'imprese e prevedendo, in via sperimentale, all'interno della suddetta programmazione quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.

Art. 57. (Modifiche alla l.r. 1/2007. Garanzie)

1. (abrogato dall'art. 12, comma 2, lettera b), legge reg. n. 11 del 2014)

2. (abrogato dall'art. 12, comma 2, lettera c), legge reg. n. 11 del 2014)

Art. 58. (Integrazione all'articolo 5 della l.r. 6/2010. Distretti del commercio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.».

Art. 59. (Integrazione all'articolo 3 della l.r. 1/2007. Iniziative per l'attrattività degli investimenti)

1. (abrogato dall'art. 12, comma 2, lettera d), legge reg. n. 11 del 2014)

Art. 60. (Modifica all'articolo 4-ter della l.r. 31/2008. Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 4-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 4.
2-ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.
2-quater. Concorrono all'implementazione del RUCA, anche attraverso l'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l'ARPA, l'Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL, gli enti locali e i CAA, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l'Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL), per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.
2-quinquies. La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2-quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E' fatta salva l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
2-sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.
2-septies. La Regione favorisce l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2-quater.
2-opties. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.».

Art. 61. (Inserimento dell'articolo 12-ter nella l.r. 31/2008. Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Dopo l'articolo 12-bis della l.r. 31/2008 è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. (Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)
1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell'ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.
2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.».

Art. 62. (Modifica all'art. 9 della l.r. 11/2011. Patto di stabilità territoriale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)è inserito il seguente:
«3-bis. Qualora entro il 31 maggio di ciascun anno non sia adottato il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione da trasmettere alla commissione consiliare competente e previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima.».

Art. 63. (Abrogazione dell'art. 179 della l.r. 31/2008. Irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 179 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Art. 64. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.