LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2012, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5 del 3 febbraio 2012)

PARTE I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto della legge di riordino)

1. La presente legge dispone il riordino della disciplina legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Art. 2. (Uso della telematica)

1. La Regione promuove l'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Al fine di rendere effettivo il diritto di informazione, anche finalizzato all'accesso agli atti, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, favoriscono l'utilizzo del sistema informativo regionale, in relazione ai documenti in esso raccolti e non sottratti all'accesso.

3. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere inoltrate anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, in conformità con il d.lgs. 82/2005.

4. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del d.lgs. 82/2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.

5. In attuazione delle disposizioni sull'interoperabilità delle basi dati e sull'interscambio informativo previste nel d.lgs. 82/2005, la Regione rende disponibili e promuove iniziative per l'utilizzo di piattaforme informatiche interoperabili per l'interscambio tra imprese e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni, in accordo con gli enti locali e con le autonomie funzionali, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b).

PARTE II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Principi

Art. 3. (Ambito di applicazione e principi dell'azione amministrativa)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:

a) alla Regione;
b) agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi ad essi conferiti dalla Regione;
c) alle Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
d) agli enti locali, singoli o associati, e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;
e) ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione, nell'esercizio delle funzioni amministrative.

2. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, si svolge nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di trasparenza, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità, conformemente all'articolo 46 dello Statuto, e secondo i principi dell'ordinamento comunitario, delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'amministrazione, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove espressione dei principi costituzionali e dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:

a) ridurre:
1) il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;
2) i termini per la conclusione dei procedimenti;
3) gli oneri meramente formali e burocratici;
b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
c) potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;
d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

Art. 4. (Dovere di adozione del provvedimento)

1. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all'articolo 5, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti.

2. Le ragioni del ritardo sono indicate nel provvedimento.

Art. 5. (Termini per provvedere)

1. Ove non sia già stabilito per legge o regolamento, il termine per la conclusione di ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è stabilito con uno o più atti amministrativi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale. In assenza di disposizioni, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990. Nel caso di enti locali conferitari di funzioni amministrative in base a leggi regionali, ove il termine non sia stabilito con legge o regolamento regionale o, in mancanza, con provvedimenti degli stessi enti locali, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990.

2. Il termine di cui al comma 1 non può superare quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 241/1990. Solo in presenza di particolari presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, il termine può essere ampliato, indicandone le ragioni, fino a quello massimo stabilito dall'articolo 2, comma 4, della l. 241/1990.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della l. 241/1990, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze nel caso l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze.

4. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del responsabile del procedimento.

Art. 6. (Sospensione e interruzione dei termini per provvedere)

1. I termini di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della l. 241/1990:

a) sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni;
b) sono sospesi durante il periodo, di durata non superiore a quindici giorni, richiesto dal privato per la presentazione di osservazioni scritte;
c) possono essere sospesi, per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine dell'esame delle memorie, proposte e documenti presentati dai soggetti di cui all'articolo 10 della l. 241/1990, qualora richiedano adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti o da compiere;
d) sono interrotti a seguito di comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.

2. I termini, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), riprendono a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'acquisizione degli atti e dei documenti mancanti al fascicolo, se precedente la scadenza stabilita per l'acquisizione.

3. Della sospensione o anche interruzione dei termini è data notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, con le modalità di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Art. 7. (Motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ovvero con l'attribuzione di un punteggio ove si tratti di valutazioni espresse nell'ambito di procedure selettive e siano stati analiticamente predeterminati i criteri per la valutazione.

Art. 8. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. Ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

2. La Regione promuove la semplificazione, la standardizzazione e la celerità delle procedure afferenti l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, in ogni loro fase, anche mediante l'utilizzo degli strumenti digitali.

CAPO II - Responsabilità del procedimento

Art. 9. (Responsabile del procedimento)

1. Per i procedimenti per i quali la struttura organizzativa responsabile non è stata individuata da leggi o regolamenti, la responsabilità dell'istruttoria spetta alla struttura competente, ai sensi dell'ordinamento interno, ad adottare l'atto conclusivo ovvero a proporne l'adozione all'organo cui spetta l'atto conclusivo del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).

3. Il responsabile del procedimento può individuare, nell'ambito della struttura organizzativa competente, i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni, a ricevere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e a rilasciare duplicati di documenti informatici ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 23-bis del d.lgs. 82/2005.

4. I funzionari di cui al comma 3 provvedono altresì all'autenticazione delle copie ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 445/2000.

5. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della l. 241/1990, assicura al diretto destinatario:

a) la comunicazione del provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;
b) la tempestiva predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis, della l. 241/1990, ove competente all'adozione del provvedimento finale.

CAPO III - Partecipazione al procedimento

Art. 10. (Facoltà di intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi di categoria o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio o un beneficio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Art. 11. (Modalità di partecipazione al procedimento)

1. I soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione o notizia dell'avvio del procedimento e i soggetti intervenuti ai sensi dell'articolo 10 possono chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, fatti salvi i diritti dei partecipanti al procedimento di cui all'articolo 10 della l. 241/1990.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. La partecipazione è consentita ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), anche al solo fine di presentare all'amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.

4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata dalle leggi regionali.

5. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l'obbligo dell'amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.

Art. 12. (Audizioni pubbliche)

1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.

2. L'audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.

3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.

CAPO IV - Semplificazione del procedimento

Art. 13. (Conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi, strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, cui sono improntati i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero di competenza della Regione, in caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della incolumità pubblica, il responsabile del procedimento, ove non diversamente previsto dalle leggi di settore, rimette gli atti della conferenza alla Giunta regionale, che decide entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza ai fini dell'assunzione della decisione ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della l. 241/1990. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità procedurali necessarie all'assunzione della determinazione finale da parte della Giunta regionale, tenuto conto delle diverse posizioni emerse in sede di conferenza.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze, non obbligatorie, si svolgono secondo procedure semplificate, anche per via telematica, stabilite nella prima riunione di ciascuna conferenza.

4. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di:

a) valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
b) autorizzazioni per grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
c) installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di cui agli articoli 83, 87 e 90, della l.r. 6/2010;
d) procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali, di cui all'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale);
e) strumenti di programmazione delle comunità montane, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
f) infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, di cui all'articolo 4, della l.r. 15/2008;
g) impianti di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
h) copertura delle perdite di gestione delle ASP, ai sensi dell'articolo 14, della l.r. 1/2003;
i) rilascio del permesso di costruire e disciplina della denuncia di inizio attività, di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
j) sportello unico delle attività produttive, di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e all'articolo 97, della l.r. 12/2005.

Art. 14. (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. La Giunta regionale può, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individuare con regolamento i procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, ulteriori a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), per i quali predisporre, con atto dirigenziale, la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

Art. 14-bis. (Iscrizione ad albi, registri, elenchi)
(articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, legge reg. n. 20 del 2015)

1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, dell'associazione o dell'ente ovvero dell'interessato, all'autorità competente presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico' la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate, i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

TITOLO II - DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15. (Titolari del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuto e si esercita secondo le previsioni del Capo V della l. 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori di tutela garantiti dall'articolo 16, nonché le modalità di esercizio stabilite a norma dell'articolo 17.

Art. 16. (Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso)

1. Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla l. 241/1990:

a) qualora vi siano contro-interessati a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990, l'amministrazione provvede d'ufficio a dar loro notizia della richiesta di accesso;
b) il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell'obbligo di detenzione da parte dell'amministrazione, in deroga all'articolo 22, comma 6 della l. 241/90, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse;
c) nei confronti degli atti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'istanza di riesame della richiesta di accesso può essere presentata al Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).

Art. 17. (Modalità di esercizio del diritto d'accesso)

1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge l. 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Le specifiche misure organizzative per assicurare l'esercizio del diritto di accesso sono determinate:

a) con provvedimento della Giunta regionale, per le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture organizzative del Consiglio regionale;
c) con provvedimento dell'organo di governo dell'ente o soggetto, per i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), tenuto all'applicazione della presente legge.

3. Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna ed è comunque escluso per gli atti di cui all'articolo 13 della l. 241/1990, fino a quando il procedimento non sia concluso.

4. A seguito dell'adeguamento del sistema informativo regionale, il diritto di accesso può essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti e non vincolati da segreto, presso gli uffici designati.

5. La Giunta regionale determina ovvero modifica le modalità di accesso al Sistema informativo regionale (SIR) e l'entità delle tariffe da richiedere all'interessato, provvedendo anche all'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 18. (Esclusioni e limitazioni del diritto d'accesso)

1. Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'articolo 24 della l. 241/1990, con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le categorie di documenti, formati o detenuti dalla Regione, sottratti all'accesso, nonché, per ciascuna categoria, l'eventuale periodo di tempo per il quale i documenti sono sottratti all'accesso.

Art. 19. (Accesso alle informazioni in materia ambientale)

1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

TITOLO III - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 20. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati.

2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti, in conformità con il d.lgs. 82/2005 e con l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. La consultazione è libera e gratuita.

4. Nel BURL sono pubblicati integralmente:

a) le leggi e i regolamenti della Regione, nonché i relativi testi coordinati;
b) le circolari esplicative di leggi regionali e gli atti di indirizzo rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti o che siano ritenuti di interesse diffuso;
c) i documenti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria.

5. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente:

a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i decreti del Presidente della Giunta la cui pubblicazione è obbligatoria per legge;
b) altri atti, compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione è prescritta dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
c) i provvedimenti, gli annunci legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge o richiesta dagli enti medesimi.

6. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. La pubblicazione integrale degli atti realizza il diritto di accesso agli stessi atti, in attuazione della presente legge e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

8. Il direttore responsabile del BURL è il dirigente della relativa struttura, iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti.

9. La Giunta regionale determina la struttura editoriale del BURL e le modalità per la sua pubblicazione.

Art. 21. (Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, i testi di legge sono promulgati con la formula: 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale'.

2. Al testo della legge segue la formula: 'La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia'.

3. In attuazione dell'articolo 43, comma 1, dello Statuto, i testi regolamentari sono emanati con una delle seguenti formule:

a) 'La Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', nei casi di cui all'articolo 42 dello Statuto;
b) 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', in caso di regolamenti di competenza consiliare.

4. Al testo del regolamento segue la formula: 'Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia'.

Art. 22. (Uffici per le relazioni con il pubblico)

1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti:

a) contribuire all'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all'attività amministrativa, di accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dalla presente legge;
b) informare l'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti, collaborando ad attuare i principi e gli indirizzi dell'attività amministrativa;
c) svolgere ricerche ed analisi finalizzate a formulare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini;
d) promuovere e realizzare, in collaborazione con le strutture della Regione a ciò preposte, iniziative di comunicazione di pubblica utilità per far conoscere normative, servizi e strutture della Regione, anche in forma integrata ed in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
e) promuovere iniziative volte a migliorare i servizi per il pubblico, a semplificare ed accelerare le procedure, ad incrementare le modalità di accesso informale ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

Art. 23. (Pubblicizzazione delle leggi regionali)

1. Per le leggi di particolare rilievo e che comportano significative innovazioni rispetto all'ordinamento previgente possono essere predisposte idonee forme di comunicazione istituzionale.

PARTE III - POTERE SOSTITUTIVO, ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO. SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 24. (Potere sostitutivo della Regione)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto, la Regione, con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali rientranti nelle materie di propria competenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività o inadempienza degli enti locali nel compimento di atti obbligatori per legge.

2. Il Presidente della Giunta o l'assessore competente, se delegato, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta.

4. Il compenso spettante al commissario di cui al comma 3 è determinato dalla Giunta regionale, avendo riguardo alla natura dell'incarico conferito.

5. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.

6. È fatta salva la disciplina delle leggi di settore recante disposizioni diverse da quelle di cui al presente articolo, purché compatibili con i principi ivi previsti.

Art. 25. (Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)

1. La Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove:

a) l'adozione di piani per l'effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione;
b) la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali nello svolgimento delle funzioni di controllo, ottimizzando le procedure di verifica e accesso anche in considerazione dei fattori di rischio delle attività soggette a vigilanza e degli esiti di accertamenti già effettuati, con modalità dirette ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e garantendo la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
c) l'applicazione univoca delle norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di vigilanza, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle professioni e degli ordini professionali.

Art. 26. (Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)

1. La Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), salvo che la Regione si avvalga degli stessi per l'applicazione delle sanzioni, in base a specifica disposizione di legge.

2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.

3. La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo, qualora diversi da quelli che esercitano le funzioni di amministrazione attiva.

4. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.

5. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.

Art. 27. (Organi ed agenti accertatori)

1. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 26 individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo o il responsabile della struttura organizzativa abilitato ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I soggetti abilitati ai sensi del comma 1 devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta Regionale può predisporre un documento-tipo.

Art. 28. (Contenuto del processo verbale di accertamento)

1. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981;
g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della l. 689/1981;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
j) la sottoscrizione del verbalizzante.

2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

3. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'articolo 26.

Art. 29. (Procedura di prelevamento dei campioni)

1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della l. 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi del medesimo articolo 15, commi da 2 a 4.

2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore né inferiore di un quinto dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

3. Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 30. (Sequestro e confisca)

1. Nelle ipotesi di sequestro di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, il soggetto accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), i) e j), nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il comma 3 del medesimo articolo 28.

2. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.

3. Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra idonea modalità, anche telematica.

4. In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricavata.

5. Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi sessanta giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.

6. Nei casi di confisca, qualora si tratti di somme di denaro o altri valori numerari, la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.

7. In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della l. 689/1981, il soggetto accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

PARTE IV - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOMBARDA

Art. 31. (Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi)

1. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi.

2. La Giunta regionale, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sulle modalità generali di definizione e attuazione delle iniziative di cui al presente comma:

a) adotta iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo;
b) stipula accordi con gli enti locali, singoli e associati, nonché con altri enti pubblici per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi, anche coinvolgendo le amministrazioni statali che intervengono in procedimenti di competenza regionale, ai fini dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento amministrativo;
c) approva le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione degli atti ai soggetti che intervengono nei procedimenti;
d) favorisce le intese con le associazioni rappresentative di imprese e professionisti per l'individuazione delle priorità e la definizione delle modalità organizzative e attuative degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

3. In particolare, la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, lettera a):

a) realizza la banca dati regionale dei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) promuove l'accesso telematico, da parte di cittadini e imprese, al portale regionale per le imprese, contenente la banca dati di cui alla lettera a) del presente comma e le banche dati dei SUAP.

4. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati e gli elementi informativi, normativi e procedurali specifici dei singoli procedimenti di competenza, necessari alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati di cui al comma 3, lettera a). Le CCIAA rendono accessibili, anche in forma telematica e senza oneri a carico della Regione, le informazioni contenute nel registro delle imprese di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

5. La banca dati di cui al comma 4 costituisce la base informativa di riferimento per tutti i procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi nel territorio lombardo.

6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione promuove la diffusione, presso i SUAP, di interpretazioni normative univoche e di prassi applicative omogenee.

Art. 32. (Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, informano i rapporti con i cittadini, le imprese e gli altri utenti ai principi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento ovvero in forza di provvedimenti amministrativi a carattere generale.

2. La Regione monitora periodicamente, anche con il coinvolgimento di cittadini, imprese e altri utenti, l'effettiva riduzione degli oneri e adempimenti previsti nelle procedure vigenti, promuovendone, nel caso, l'ulteriore riduzione o anche eliminazione.

Art. 33. (Trasparenza sugli oneri amministrativi)

1. I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati in via sperimentale e secondo criteri di gradualità di applicazione:

a) con deliberazione della Giunta regionale, se l'adozione è di competenza della Regione;
b) con atto stabilito in base all'organizzazione interna, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 34. (Compensazione degli oneri amministrativi)

1. Nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non possono introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Le proposte di provvedimento di cui al comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi comportano.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati con le modalità di cui all'articolo 33, comma 2.

Art. 35. (Coordinamento regionale e pubblicazione degli elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all'articolo 72, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Gli enti pubblici non statali presenti sul territorio lombardo trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, previsti dall'articolo 72, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), per le finalità individuate dal medesimo articolo.

2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati di cui al comma 1, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

3. L'indicazione degli uffici di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale regionale.

4. La Regione promuove la partecipazione delle amministrazioni statali presenti sul territorio lombardo all'iniziativa di trasparenza di cui al comma 1.

Art. 36. (Informazione sui servizi)

1. I rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e gli utenti sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza e di collaborazione.

2. Nell'accesso ai servizi erogati dai soggetti di cui al comma 1 con costi a carico del bilancio regionale, gli utenti hanno diritto a essere informati sui livelli di qualità del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Gli organi competenti dei soggetti di cui al comma 1 individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione dell'utenza e adottano iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza, anche in via telematica, dei servizi erogati. Di tali iniziative è data comunicazione alla Giunta regionale.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 37. (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione della banca dati regionale, di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 300.000,00 euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all'UPB 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione Lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

3. Alle spese di cui all'articolo 22 della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.2.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna' e 1.2.2.227 'Comunicazione e diritti dei cittadini' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

4. Agli introiti di cui all'articolo 17, comma 5, si provvede con l'UPB 3.4.12 'Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari', iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 38. (Disposizioni transitorie e finali in tema di procedimento amministrativo e accesso agli atti)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. È fatta salva l'applicazione della disciplina di settore in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, purché non in contrasto con i principi e i criteri direttivi posti a fondamento della presente legge di riordino.

3. Le disposizioni della Parte II non si applicano ai procedimenti e alle istanze di accesso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono fatte salve ai sensi dell'articolo 13, comma 4, le procedure relative alla partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione di cui alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO), disciplinate all'articolo 1-bis, comma 2, della medesima legge.

5. Sono fatti salvi i termini per provvedere stabiliti per i procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua ulteriori procedimenti ai quali non si applica l'articolo 5.

Art. 39. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla Parte II della presente legge in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, si applicano le disposizioni contenute nella l. 241/1990.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di funzioni amministrative sanzionatorie, si applicano le disposizioni contenute nella l. 689/1981, nonché, in quanto compatibili, le norme del d.p.r. 571/1982.

Art. 40. (Modifiche della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale')

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
b) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
'Art. 8-bis. (Determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento di organismi previsti da leggi regionali)
1. La Giunta regionale definisce la composizione e l'organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della Giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli istituiti a supporto dell'attività del Consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal Consiglio medesimo.
2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.'
;
c) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della l. 689/1981.'.

Art. 41. (Leggi e disposizioni legislative abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali con i relativi allegati:

a) l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
b) l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004);
c) l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità degli atti);
d) l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
b) articolo 15, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico);
c) articolo 161, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);
d) articolo 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
e) articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

3. Sono fatte salve le modifiche apportate ad altre leggi dalle leggi regionali di cui al comma 1. Restano confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.

4. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.