DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 13 OTTOBRE 1997, N. 52
che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori

(abrogata dall'articolo 82 della direttiva 2004/18/CE)

Articoli: Allegati:
1 2 3 4 5 I II III IV

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha fra l'altro approvato, a nome della Comunità, l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato l'“accordo”, al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;
(2) considerando che, con le direttive 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) e 93/37/CEE (7), è stato realizzato un coordinamento delle procedure nazionali applicabili in materia di appalti pubblici rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;
(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati dall'accordo che si conformano alle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, quali modificate dalla presente direttiva, e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi firmatari dall'accordo sono così conformi all'accordo;
(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è definito dall'accordo stesso; che il campo di applicazione di quest'ultimo, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato I A, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato I A i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato I A relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, né i servizi forniti dalle banche centrali;
(5) considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE;
(6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori offerte a norma del trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso;
(7) considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE;
(8) considerando che è necessario semplificare l'applicazione delle direttive e mantenere, per quanto possibile, l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici;
(9) considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità di alcune modifiche della direttiva 92/50/CEE a tutte le categorie di servizi che rientrano nel suo campo di applicazione;
(10) considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;
(11) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato modificato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari e il cui attuale campo di applicazione, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell'allegato I B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato I A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato I A di tale direttiva, i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato I A relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, né i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 92/50/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 7:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. a) La presente direttiva si applica:

- agli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato I B, ai servizi della categoria 8 dell'allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200 000 ECU;

- agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,

i) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 DSP.

b) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ecu espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ecu, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto al primo comma è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.”;

B) il paragrafo 8 è soppresso.

2) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3. All'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore:

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i servizi della categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE;

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i servizi della categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE;

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.”

4) All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato III A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all'allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

5) All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato III A (preinformazione), sempreché l'avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui all'allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato III D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

6) All'articolo 23 il testo esistente diviene paragrafo 1 ed è inserito il seguente paragrafo:

“2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.”

7) È aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 38 bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo (*).

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).”

8) L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 39

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell'allegato I A, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all'allegato I B, purché il loro valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 200 000 ECU.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.”

9) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Art. 2

La direttiva 93/36/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

A) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

i) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.”;

B) è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.”

2) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3) All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:

“1 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

4) All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

“3 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara d'appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

5) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”

6) L'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 29

1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 7 dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo", la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (*).

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).

7) L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell'allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I:

- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito a norma dell'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.”

8) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente direttiva. L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente direttiva.

Art. 3

La direttiva 93/37/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;
b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2.
a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.
La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.
b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.”;

B) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.”

2) All'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso.”

4) All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

5) All'articolo 18, il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

“2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione;
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.”

6) È inserito il seguente nuovo articolo:

“Articolo 33 bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo (*).

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).

7) L'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:
- la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,
- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.”

8) L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente direttiva.

Art. 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 13 ottobre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di raffronto tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI (omissis)

Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo: Il Presidente J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio: Il Presidente R. GOEBBELS

(1) G.U. C 138 del 3. 6. 1995, pag. 1.
(2) G.U. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 4 e G.U. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 13.
(3) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (G.U. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 18), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (G.U. C 111 del 9. 4. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 (G.U. C 167 del 2. 6. 1997). Decisione del Consiglio del 24 luglio 1977.
(4) G.U. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.
(5) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di applicazione degli appalti pubblici di servizi (G.U. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(6) Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di applicazione degli appalti pubblici di forniture (G.U. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(7) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (G.U. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO I - ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SOGGETTE ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI IN BASE AL SUO ALLEGATO I
(omissis)

ALLEGATO II - MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che si intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A.

3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i presentatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

8.
a) Denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.

b) Eventualmente, termine ultimo per la richiesta di tali documenti.

c) Eventualmente, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.

9.
a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

10.
a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo dell'apertura.

11. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi ai quali sia aggiudicato l'appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi da quelli del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d'invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

C. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di contratti regolari o di contratti destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che saranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventuale forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10.
a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate.

d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine di importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data d'invio del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.

D. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi forniti comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che saranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10.
a) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate.

d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Eventualmente, nomi ed indirizzi dei prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d'invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.

E. APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedure di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 11, paragrafo 3).

3. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità di servizi aggiudicati.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Eventualmente, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Data di invio dell'avviso.

14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato I B, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 16, paragrafo 3).”

ALLEGATO III

ALLEGATO IV - MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni supplementari.

2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).

3. Data provvisoria di avvio delle procedure d'aggiudicazione del o dei contratti (se nota).

4. Altre informazioni.

5. Data di invio dell'avviso.

6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Forma dell'appalto oggetto della gara.

3.
a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5.
a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda.

c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

6.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7.
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore e informazioni e modalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

C. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma dell'appalto oggetto della gara.

3.
a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

6.
a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7. Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

10. Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto, qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.

11. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data d'invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.

D. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell'appalto oggetto della gara.

3.
a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing o per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

6.
a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste.

8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

9. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

10. Eventuale divieto di varianti.

11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Altre informazioni.

14. Data di spedizione del bando.

15. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

16. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

E. APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6, paragrafo 3).

3. Data di aggiudicazione dell'appalto.

4. Criteri di assegnazione del contratto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori.

7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore. Numero di riferimento CPA.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) prescelta(e) o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'appalto.

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Data di spedizione dell'avviso.

14. Data di ricezione del bando di gara dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.”

ALLEGATO IV

(vedi Allegato IV alla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993)