Ministero dell'economia e delle finanze
Circolare 14 febbraio 2012, n. 5
Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183).
(G.U. n. 100 del 30 aprile 2012 )

Alle province;
Ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno;
Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
Al Gabinetto del Ministro;
All'Ufficio legislativo-economia;
All'Ufficio legislativo-finanze;
All'ISTAT;
All'U.P.I.;
All'A.N.C.I.;
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Al CINSEDO.

Premessa.

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.
Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è individuato dal comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (1), e dal comma 5, dell'art. 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2) , così come modificato dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (3) , che anticipa all'anno 2012 le misure previste, per il 2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato comma 5, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011.
Tali misure hanno disposto un ulteriore concorso alla manovra di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a:

a) 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per le province;
b) 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

L'entità complessiva del predetto concorso, pertanto, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, è quantificata, per le province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella misura di 4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Il comma 12 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, inoltre, che l'importo complessivo della manovra sia ridotto, per l'anno 2012, di un importo pari al maggior gettito atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetta «Robin Tax»), di cui all'art. 7, commi da 1 a 6, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
In particolare, il comma 12, in prima istanza, prevedeva che la ripartizione fra gli enti territoriali fosse operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata. Successivamente, l'art. 30, comma 1, della legge di stabilità 2012, ha eliminato la previsione del ricorso al decreto ed ha disposto che la riduzione sia attribuita alle province nella misura di 150 milioni di euro ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nella misura di 520 milioni di euro.
Infine, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 2, dell'art. 30 del richiamato decreto-legge n. 183 del 2011, ha previsto, per l'anno 2012, un'ulteriore riduzione del contributo alla manovra, pari a 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
La novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell'art. 20 (4) del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri:

1) rispetto del patto di stabilità interno;
2) autonomia finanziaria;
3) equilibrio di parte corrente;
4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art. 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (5) . Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).
Infine, in applicazione dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.
Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già previste per il patto 2011.
Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di «patto regionalizzato verticale ed orizzontale» grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali. A partire dall'anno 2013, inoltre, è prevista l'introduzione del cosiddetto «patto regionale integrato», in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

A. Enti soggetti al patto di stabilità interno.

Come anticipato nella premessa, per l'anno 2012 sono assoggettati al patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. A decorrere dall'anno 2013, come disposto dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 sono soggetti al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.
Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010, risulti superiore a 5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.
A decorrere dal 2014, il comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, altresì, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle sole unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011.
In particolare, tale comma dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni.
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che a tale unione hanno facoltà di aderire anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e i servizi ad esse inerenti.
Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/12 alla presente circolare. Per gli altri enti locali già accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.
Si segnala che la password scade dopo novanta giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro novanta giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

A.1. Enti di nuova istituzione.

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.
Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

A.2. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL.

Come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, art. 31, della legge n. 183 del 2011).
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.
Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato art. 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

A.3. Roma capitale.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stabilita una procedura particolare per la determinazione delle modalità di partecipazione al patto di stabilità interno del comune di Roma in quanto capitale della Repubblica.
In particolare, il comma 22 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che il comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

B. Determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2012-2014.

B.1. Indicazioni generali.

Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 è stato quantificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 e, successivamente, dai richiamati decreti legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011.
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.
Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.
Le percentuali sono le seguenti:

- per le province, per l'anno 2012, pari a 16,5% e, per gli anni 2013 e successivi, pari a 19,7%;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,4% per gli anni 2013 e successivi.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 31, comma 4), complessivamente pari, a decorrere dall'anno 2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.
Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.
A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 31, gli enti che, sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità, risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» di cui al successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 31, comma 6); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

- per le province, 16,9% per l'anno 2012, e 20,1% per gli anni 2013 e successivi;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0% per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 15,8% per gli anni 2013 e successivi.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2012-2014, la Ragioneria generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilità interno «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2012-2014 è costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli allegati OB/12/P e OB/12/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

B.2. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole.

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media.

Il comma 2, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

----------------------------------------------------------- Anno 2012 - Anno 2013 e seguenti
Province                                                                  16,5%                19,7%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:    15,6%                15,4%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi «provvisori» per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 nella misura quantificata dai decreti-legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. è, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Il successivo comma 4 dell'art. 31 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.
In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.
Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, mentre per il 2012, non è ancora noto l'ammontare della riduzione che sarà operata per ciascun ente a valere sulla manovra di riduzione complessiva prevista, essendo in corso di definizione il decreto del Ministro, al quale, pertanto, si rinvia.

Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla «virtuosità».

Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del più volte richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti «virtuosi» e gli enti non «virtuosi».
In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia».
I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'art. 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.
Pertanto, gli enti virtuosi potranno avere un saldo obiettivo pari a zero solo qualora la clausola di cui al comma 6 consenta il reperimento di adeguati spazi finanziari compensativi; in caso contrario, agli stessi enti sarà attribuito un obiettivo maggiore di zero, comunque inferiore a quello ottenuto applicando le percentuali di cui al comma 2 dell'art. 31, commisurato agli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia. La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.
Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.
Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell'art. 31 deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2 dell'art. 31, per gli enti non virtuosi.

Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato).

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come anticipato nella premessa, il comma 17 dell'art. 32 della legge di stabilità 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni in materia di «Patto regionalizzato verticale ed orizzontale» di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, trattate, nel dettaglio, al successivo paragrafo F.
Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionalizzato «verticale» e/o «orizzontale». L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2012, rideterminato in virtù del citato Patto regionalizzato, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo obiettivo finale 2012, così rideterminato, verrà indicato nella cella (aq) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni.

B.3. Comunicazione dell'obiettivo.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato art. 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).
Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.
L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it».
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

B.4. Riduzione degli obiettivi annuali.

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia.
Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'art. 30 della citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto.

I commi da 7 a 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.
Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste espressamente dalla legge di stabilità 2012.
Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

C.1. Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza.

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1) Entrate.

Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008.
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni;

2) Spese.

Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie).
L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.
L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.
Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle relative entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.
Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 31, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.
La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.
Infine, si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente circolare).

C.2. Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento.

Il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 equipara espressamente, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista al precedente punto C.1.
Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al 31 dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato.
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente circolare).

C.3. Risorse provenienti dall'Unione europea.

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione europea, il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.
L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.
La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.
Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. Si ribadisce, comunque, che la valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse.
Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.
L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, art. 31, legge n. 183 del 2011).

C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3.

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2012, 2013, 2014, etc.);
2) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2013, 2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2013, 2014.

Risorse in conto capitale:

1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.);
2) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2013 e 2014.

Si ribadisce, infine, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

C.5. Risorse connesse al Piano generale di censimento.

Il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle risorse trasferite dall'ISTAT e delle spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 «Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico».
Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.
Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.
Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

C.6. Altre esclusioni.

a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila.

Per i comuni dissestati della provincia de L'Aquila è confermata la possibilità di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La deroga è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.
Alla ripartizione del beneficio tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale (comma 13, art. 31, legge n. 183 del 2011).

b) Risorse connesse all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma.

Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (comma 14, art. 31, legge n. 183 del 2011).

c) Federalismo demaniale.

Il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

d) Investimenti infrastrutturali.

Il comma 16 dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La norma, pertanto, prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese effettuate a valere su tali risorse.

D. Riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio.

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.
Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.
L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza (6) . A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo.
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (7) .
Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.
Con l'occasione, si ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (8) , dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'art. 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'art. 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.
Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti saranno assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di predisposizione del bilancio pluriennale dovranno tener conto dei vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel biennio 2013-2014. A tal fine, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilità interno «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel con cui tali enti potranno calcolare il proprio saldo obiettivo seguendo le modalità indicate nel paragrafo B.

E. Altre misure di contenimento.

E.1. Misure di contenimento del debito.

L'art. 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno).
In particolare, il comma 1, modificando il comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri (9) già in essere, non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Quindi, la modifica introdotta determina la riduzione, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.
Il successivo comma 3, nel sancire che le disposizioni di cui al richiamato art. 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico.
Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
2) la percentuale annua di riduzione del debito;
3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'art. 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato art. 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere b) e d).

E.2. Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria.

Il comma 21 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 riproduce la norma già presente nelle previgenti discipline del patto di stabilità interno che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea.

F. Facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali.

L'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, conferma, per l'anno 2012, il Patto regionalizzato «verticale» e «orizzontale» disciplinato dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010.
Tali norme stabiliscono che, nel corso dell'esercizio finanziario, gli obiettivi di cui all'art. 31 della legge di stabilità 2012 possono essere variati, con deliberazione, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.
Le regioni possono intervenire, infatti, a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale «verticale») - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis (10) , le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 19 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto;
b) la seconda modalità (c.d. «Patto regionale orizzontale») - disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Appare opportuno segnalare che il richiamato comma 142 introduce due differenti scadenze entro cui la regione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i nuovi obiettivi dei propri enti locali; più precisamente le scadenze sono il 31 ottobre con riferimento al patto del 2011 e il 30 giugno con riferimento al patto del 2012. Pertanto, le scadenze riportate nel citato decreto, che disciplina le modalità attuative del patto regionalizzato orizzontale per l'anno 2011, sono da intendersi, in coerenza con la normativa vigente, sostituite con la data del 30 giugno.
Il decreto chiarisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. Pertanto, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Tali comunicazioni sono facoltative. La mancata comunicazione da parte dell'ente comporta la sua esclusione dalla compensazione. I criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. La rimodulazione non è autorizzata se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.
Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.
Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto regionalizzato «orizzontale» sono attribuiti negli anni 2012 e 2013 contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2011 (come previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2012. Per il 2012, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari già esistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2011.
Premessa, dunque, la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilità interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi «a sanatoria» ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella «sanatoria a chiusura dell'esercizio» gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilità interno potrebbe rendere sempre più difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Infine, a decorrere dal 2013, opererà, ai sensi dell'art. 32, comma 17, della legge di stabilità 2012, il cosiddetto «Patto regionale integrato» che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo «eurocompatibile», esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.
La norma prevede, inoltre, che la regione a la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2012, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono - ai sensi del comma 13 dell'art. 32 della citata legge n. 183 del 2011 - per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi assunti con il Ministro dell'economia e delle finanze (commi 11 e 12 del citato art. 32), le modalità attuative del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali di appartenenza, ai sensi del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012. In caso di mancato accordo, per gli enti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

G. Monitoraggio.

Come per gli anni passati, il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2012 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, anche dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti assoggettati alle regole del patto.
A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.
In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato art. 7, comma 2, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.
Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato art. 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 2 e seguenti del citato art. 31.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», appositamente previsto per il patto di stabilità interno.
In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.
Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre.

H. Certificazione.

Come per gli anni precedenti, anche per il 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità (art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011).
A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Gli enti che in base a tale certificazione risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno trasmettono, altresì, un prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente (art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 149 del 2011).
Si segnala che la predetta certificazione e il citato prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario.
Al riguardo, si sottolinea che la richiamata documentazione priva delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse da quelle prodotte dal sistema web.
Si rammenta che l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 (trattate diffusamente al paragrafo I). Con riferimento alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, si evidenzia che la stessa è operata nel limite massimo del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi l'ente è tenuto a versare le somme residue, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato «versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno»), art. 2 (denominato «somme versate da parte dei comuni e delle province»).
Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).
Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. L'ultimo periodo del citato comma 20 dispone che decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non saranno accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. La predetta scadenza, peraltro, consente di commisurare la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali - di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 - agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera a). Pertanto, affinché la riduzione degli obiettivi di cui al citato comma 122 possa determinare benefici sui bilanci degli enti, non è possibile derogare al limite temporale sopra evidenziato.
Si soggiunge, infine, che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introduce una disposizione in virtù della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

I. Mancato rispetto del patto di stabilità interno.

I.1. Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, conferma le misure di carattere sanzionatorio di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Tali disposizioni prevedono, a carico dell'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato «versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno»), art. 2 (denominato «somme versate da parte dei comuni e delle province»). Il comma 27 del citato art. 31 introduce una modifica al summenzionato art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 149 del 2011, stabilendo che per gli enti locali della regione Sicilia e della regione Sardegna, in caso di inadempienza delle regole del patto di stabilità interno, la riduzione opera con riferimento ai trasferimenti erariali;
b) il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2012, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2011, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2009-2011, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione);
c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 7, art. 30, legge n. 183 del 2011).

Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.
In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

a) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;
b) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;
c) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito. Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2011 non può ricorrere all'indebitamento nel 2012 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2012 e così via. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento;
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto (11) . è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione è prevista - in caso di mancato rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'art. 1, comma 557-ter della citata legge.
Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive
modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come - per effetto della norma recata dall'art. 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 - per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma (12) . Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15/2010 dello scrivente, in ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2012 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo:

- l'indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 è pari a: y = x -30% x, dove x è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2008;
- l'indennità z spettante nel 2013 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2012 è pari a: z = y - 30% y dove y è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2010.

Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 149 del 2011 che - anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.
Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2013 e così via.
Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'art. 77-bis, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in periodo successivo all'anno di riferimento.

I commi 28 e 29, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.
In particolare, il comma 28, stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti del decreto legislativo n. 149 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, è applicata ai soggetti di cui all'art. 82 TUEL (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.
Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata della certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I.3. Expo Milano 2015 - sanzioni patto di stabilità interno.

Il comma 37 dell'art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, detta disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015. La norma in parola è diretta ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 in caso di mancato rispetto del patto.
Pertanto, i due enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno 2012:

a) sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (la norma generale prevede una percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli enti, in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a meno che non si tratti di indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento Expo Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale.

Sono poi confermate le disposizioni applicabili alla generalità degli enti locali, in base alle quali i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto per l'anno precedente.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

I.4. Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno.

I commi 30 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi.
In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità
economico-amministrativa del provvedimento adottato.
In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.
L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.
Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.
Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso.
In particolare, il comma in parola assegna alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.
A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa «per cassa» i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore.
Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette «partite di giro» non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.
Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del testo unico degli enti locali.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio).
Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto.
Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

I.5. L'attività di controllo della Corte dei conti.

Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui commi 166 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrati dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

- l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive;
- la vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni e, cioè, la verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.
Al riguardo, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

L. Allegati alla circolare esplicativa del patto 2012-2014.

Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente circolare - gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web.
- allegati OB/12/P e OB/12/C per l'individuazione degli obiettivi 2012-2014 per le province e per i comuni;
- allegato ACCESSO WEB/12 fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web.

M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.

Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilità interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/12 alla presente circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;
d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail: protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali.

Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.

Roma, 14 febbraio 2012

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

(1) Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(2) Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(4) Il comma 2, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a), dell'art. 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha anticipato la decorrenza dell'applicazione dei parametri di virtuosità dall'anno 2013 all'anno 2012. Successivamente, il comma 3, dell'art. 30, della legge n. 183 del 2011, nel modificare ulteriormente il richiamato comma 2 dell'art. 20, ha posticipato al 2013 alcuni parametri di virtuosità e ha, altresì, soppresso il comma 2-ter del citato art. 20 che prevedeva un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità.
(5) Il comma 5-bis dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato aggiunto dalla lettera a), comma 2, dell'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233/2008 ed il parere n. 421/2010.
(7) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547/2009.
(8) Il decreto-legge n. 78 del 2009, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(9) Oneri per: mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.
(10) Introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
(11) Preme sottolineare che, al di la' dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009.
(12) Si rinvia sul punto - in ordine alle modalità applicative della disposizione - alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei conti, sezione delle autonomie.

Allegati (omissis)