Comunicato Ministero economia e finanze 17 dicembre 2005
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.
(1)
(G.U. n. 293 del 17 dicembre 2003)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, dei decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 9 dicembre 2005, n. 13531 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;

soglie WTO-GPA:

1) DSP 130.000 = euro 137.234; (2)
2) DSP 200.000 = euro 211.129; (3)
3) DSP 400.000 = euro 422.258;
4) DSP 5.000.000 = euro 5.278.227. (4)

(1) 1 DSP = 1,055645 euro; 1 euro = 0,947288.
(2) soglia per servizi e forniture delle amministrazioni centrali.
(3) soglia per servizi e forniture delle altre amministrazioni.
(4) soglia per appalti di lavori.