Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - CIRCOLARE 16 gennaio 2003, n. 2079
Affidamento di appalti pubblici di lavori mediante procedura di appalto concorso ad imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati. 
(G.U. n. 85 del 11 aprile 2003)

Alle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni 

1. L'art. 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, prevede, come noto, misure premiali in favore delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa europea ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema, consentendo, in sede di appalto concorso, di valutare i suddetti in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della medesima legge, ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di aggiudicazione dell'appalto. 

2. La tabella di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - stabilisce un regime transitorio e diversificato negli anni in materia di certificazione di qualità. 
Nelle procedure di appalto concorso, e per gare di importo superiore a 30 miliardi di lire (pari a Euro 15.493.707), con decorrenza 1 gennaio 2003 è previsto l'obbligo per gli esecutori di opere pubbliche di dimostrare la piena conferita alle regole UNI ENI ISO 9000 (Vision 2000), vale a dire il possesso dei requisiti attinenti la certificazione di qualità, già in fase di ammissione alla gara, quale criterio di selezione dei concorrenti alla gara stessa. 
Il sistema di certificazione semplificato, cioè il possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, trova invece già applicazione del 1 gennaio 2002 per le gare di importo compreso tra i 10 e i 30 miliardi di lire (pari a euro, rispettivamente, 5.164.569 e 15.493.707).
Negli anni a seguire, sia i requisiti attinenti gli elementi del sistema di qualità che la certificazione del sistema di qualità, saranno progressivamente resi obbligatori per tutti gli appalti di importo superiore ad un miliardo di lire (pari a euro 516.457), ai fini dell'ammissione alla gara. 

3. Il contenuto delle predette disposizioni pone in evidenza il contrasto tra la normativa nazionale e quella europea di cui alla direttiva 93/37/CEE che impone invece la netta separazione tra la fase della qualificazione e quella della valutazione dell'offerta, prevedendo, conseguentemente, i diversi requisiti dei concorrenti da valutarsi nelle rispettive fasi. 

4. La Commissione europea ha già sollevato nei riguardi dello Stato italiano il sospetto di incompatibilità fra la norma di cui all'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e le disposizioni della direttiva 93/37/CEE. 
Al riguardo il dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia di questa amministrazione è intervenuto alla discussione del caso sollevato, nelle opportune sedi, alla presenza di funzionari della Commissione europea. 
In questa circostanza i servizi della Commissione hanno segnalato l'intenzione di attivare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, in caso di persistenza del contrasto normativo rilevato. 

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione competente, si è impegnato, su proposta della Commissione, a predisporre entro l'anno in corso un apposito provvedimento allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella europea di modo che, anche negli appalti pubblici di lavori, la fase di ammissione alle gare miri a selezionare i concorrenti sulla base dei curricula posseduti e quella dell'aggiudicazione sia invece diretta ad individuare la migliore offerta sul diverso piano della qualità. 

6. In considerazione dell'impegno assunto da questo Ministero e tenuto conto dei tempi occorrenti per varare la proposta di modifica dell'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, si invitano le amministrazioni aggiudicatrici a tenere presente le considerazioni fin qui svolte in sede di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, mediante procedura di appalto-concorso, a favore di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati. 
Si sottolinea, conclusivamente, che l'inosservanza della normativa comunitaria sopra indicata potrebbe rendere lo Stato italiano destinatario di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di conseguenziali provvedimenti.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 161