ANAC - Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300
Attuazione dell'
art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018
(G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO

(omissis)

DELIBERA

Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  o), del decreto  legislativo  n.  50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  p), del decreto  legislativo  n.  50/2016 che  intendano  partecipare  a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto  legislativo  n.  50/2016.

Art. 2. Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara Quota stazioni
appaltanti
Quota operatori
economici
Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 30,00 Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 Euro 225,00 Euro 20,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 Euro 35,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 Euro 375,00 Euro 70,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 Euro 80,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 Euro 600,00 Euro 140,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00 Euro 200,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 500,00

2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2016.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici  giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art.  209,  comma  12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della  procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante  ruolo,  delle somme non versate sulle quali saranno dovute,  oltre  agli  interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6. Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2018.