ANAC - Deliberazione 22 dicembre 2015
Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'ANAC per l'anno 2016
(art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
(G.U. n. 49 del 29 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTO l’art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005;

VISTO l’art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all’Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l’anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) (di seguito Autorità);

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge 90/2014, che ha disposto: "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali";

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 90/2014, che ha disposto: "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 90/2014 e presentato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 2014;

Visto il disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" in corso di approvazione;

Visto il disegno di legge di bilancio 2016-2018, in corso di approvazione, e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all'Autorità la somma di € 4.324.998 per l'anno 2016, di € 4.318.445 per l'anno 2017 e di € 4.318.445 per l'anno 2018;

RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2016, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza così come previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

DELIBERA

Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2. Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara Quota stazioni
appaltanti
Quota operatori
economici
Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 30,00 Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 Euro 225,00 Euro 20,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 Euro 35,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 Euro 375,00 Euro 70,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 Euro 80,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 Euro 600,00 Euro 140,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00 Euro 200,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 500,00

2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2016.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6. Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2016.