AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 181 del 25 giugno 2002
Oggetto: polizza assicurativa del progettista esecutivo 
Riferimenti normativi: articolo 30, comma 5, legge n. 109 del 1994 e articoli 106 e 106 del d.P.R. n. 554 del 1999

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità ha rilevato delle difficoltà interpretative, da parte delle stazioni appaltanti, in relazione al combinato disposto dell’art. 30 comma 5 della legge n. 109/94 e s.m. e degli artt. 105 e 106 del d.P.R. n. 554/99, in materia di polizza assicurativa del progettista.

In particolare, oggetto di valutazione è l’ampiezza della copertura della suddetta polizza, che appare diversificata a seconda che si faccia riferimento al tenore letterale del citato art. 30 comma 5, primo periodo, ed al combinato disposto dei commi 3 e 5 dello stesso, ovvero al tenore letterale degli artt. 105 e 106 del Regolamento. Secondo una prima interpretazione, la polizza dovrebbe coprire i rischi base (ad es.: lesioni personali e morte di persone, danni materiali a terzi compresi i danni all’opera ed alle eventuali opere preesistenti), garantendo così l’Amministrazione appaltante dai rischi di esecuzione che possono derivare dal difetto della progettazione esecutiva, nonché da taluni rischi speciali (ossia, per i progettisti esterni: le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi come definiti dall’art. 105 D.P.R. 554/99; e, per i progettisti interni, solo il maggior costo per eventuali di cui all’art. 25 comma 1 lett. d) legge n. 109/94).

Sulla base della seconda interpretazione, invece, la polizza opererebbe esclusivamente per i c.d. rischi speciali, espressamente elencati nel d.P.R. 554/99, agli artt. 105 e 106.

Stante il carattere generale della problematica in questione, si è ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei Protocolli d’Intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni.

L’ANCE ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del Regolamento e l’art. 30 comma 5 della legge n. 109/94 è solo apparente, in quanto tali norme si integrano vicendevolmente.

Ciò in considerazione del fatto che il d.P.R. n. 554/99, pur avendo funzione delegificante, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 109/94, non potrebbe legittimamente restringere la portata di quest’ultima, e se ciò facesse, dovrebbe essere disapplicato non soltanto dal giudice ma dalla stessa amministrazione operante. Gli artt. 105 e 106 del Regolamento, pertanto, costituiscono una più dettagliata specificazione della copertura assicurativa relativa ai c.d. rischi speciali, già prevista dalla fonte primaria.

L’ALA Assoarchitetti, invece, ha  evidenziato come la copertura della polizza dovrebbe essere modellata sulle effettive competenze del professionista e sulle mansioni da questi assunte, debitamente distinte quando egli operi in qualità di progettista e/o di direttore dei lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono collegate le diverse responsabilità. In ogni caso, la polizza professionale per i progettisti deve obbligatoriamente coprire sia i rischi base sia i rischi speciali elencati nel d.P.R. n. 554/99. Ciò in relazione alla “valutazione e gestione del rischio” collegato alla prestazione di servizi di ingegneria ed architettura che, secondo la stessa Associazione comporta la necessità di coperture assicurative proporzionate e congruenti con la probabilità dei rischi professionali derivanti.

Ritenuto in diritto

L’art. 30 comma 5 della legge n. 109/94 e s.m.i., dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti (....) di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (....). E’ previsto, inoltre, che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25 co.1 lett. d), resesi necessarie in corso di esecuzione.

Il Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 554/99, all’art. 105 ha completato la disciplina in materia di “polizze del progettista” prevedendo le relative modalità di esecuzione. L’art. 105 dello stesso Regolamento, infatti, specifica, al comma 1, che la polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, mentre i due commi seguenti forniscono una definizione di queste ultime due nozioni. All’art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il progettista sia un dipendente, la stazione appaltante rimborsa a quest’ultimo il premio corrisposto da questi per la garanzia assicurativa relativa ai rischi professionali per il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lett. d) legge n. 109/94 e s.m.i..

Al fine di esaminare le suddette disposizioni, occorre preliminarmente richiamare l’art. 3 comma 6 lett. t) della legge n. 109/94, in base al quale il regolamente definisce in particolare, tra le altre materie, “le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;». Si rileva, dunque, come il suddetto art. 3 comma 6, della legge quadro, demandi alla potestà regolamentare le sole modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 comma 5, in materia di polizze assicurative dei progettisti.

Pertanto, deve ritenersi che gli artt. 105 e 106 del Regolamento non abbiano una funzione “sostitutiva o restrittiva” dell’art. 30 comma 5 legge n. 109/94, bensì integrativa e di completamento di quest’ultimo. Conseguentemente non può sussistere tra le suddette disposizioni alcun contrasto.

A ben vedere, infatti, l’art. 30 comma 5 non dispone che la polizza del progettista incaricato debba coprire i rischi base: l’inciso, in esso contenuto, per cui “gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti….di una polizza…per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza” non implica l’obbligo di sottoscrizione di una polizza per i rischi base. Ciò può evincersi in maniera chiara ed esplicita dal secondo periodo del comma 5, il quale stabilisce che “tale polizza  deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lett. d)…”. Quest’ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione.

Si ritiene, pertanto, che, ex art. 30 comma 5 della legge n. 109/94 e s.m.i., la polizza del progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali:

- per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del d.P.R. n. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione;

- per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lett. d) della legge n. 109/94 e s.m.i., così come precisato dall’art. 106 del citato d.P.R.

Gli artt. 105 e 106 del Regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle garanzie disposte dall’art. 30, precisano il contenuto di quest’ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi c.d. speciali coperti dall’apposita polizza: l’art. 105 puntualizza il significato, nei comma 2 e 3, di “maggior costo” e “nuove spese di progettazione”, egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l’art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della polizza del dipendente incaricato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza del progettista incaricato debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell’art. 30 comma 5 legge n. 109/94 con gli artt. 105 e 106 del d.P.R. n. 554/99.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che la polizza di responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all’ art. 30 comma 5 legge n. 109/94 e s.m. e di cui agli artt. 105 e 106 d.P.R. n. 554/99, derivanti dall’attività di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del d.P.R. n. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione;  per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lett. d) della legge n. 109/94 e s.m.i., così come precisato dall’art. 106 del citato d.P.R.

- manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati.

il Relatore il Presidente