AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 139 del 15 maggio 2002
Oggetto: dimostrazione del possesso del sistema di qualità 
Riferimento normativo: articolo 4, comma 1, d.P.R. n. 34 del 2000

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto

Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema di qualità.

In particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica chiedono:

- se, in caso di Associazione, il possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere dimostrato da tutti i partecipanti all’ATI ovvero sia sufficiente il possesso da parte di un solo componente, nonché se detta norma si applichi anche nei confronti del subappaltatore;
- se la dimostrazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere richiesta alle imprese concorrenti anche con riferimento alle procedure di gara iniziate anteriormente all’1.1.2002 e conclusesi in data successiva.

Ritenuto in diritto

A decorrere dal 1.1.2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella B allegata al d.P.R. n. 34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso d.P.R., ai fini della qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi e correlati del sistema di qualità per la partecipazione ad appalti pubblici per i quali sia richiesta l’attestazione SOA dalla classifica VI alla VIII.

Per “sistema di qualità” deve intendersi la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse, necessari ad attuare la gestione della qualità; la certificazione del sistema di garanzia della qualità è l’atto finale attraverso il quale un organismo di certificazione all’uopo preposto esamina, attraverso propri ispettori qualificati, che i piani della qualità, il manuale della qualità e le conseguenti organizzazioni strutturali, di controllo, di trattamento delle non conformità e di registrazione della qualità posti in essere siano conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda della diversa attività aziendale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, l’Autorità, con determinazione n. 56 del 2000 ha precisato che il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’articolo 4 del d.P.R. 34/2000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea) per la classifica n. 28; a decorrere dal 1.1.2002 è a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a tali organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualità o degli elementi correlati.

Indipendentemente dalla sua dimostrazione, per cui il d.P.R. 34/2000 ha previsto una gradualità temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il requisito inerente il possesso del “sistema di qualità” mira ad assicurare che l’impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi.

Deve quindi ritenersi che la stazione appaltante deve ricevere assicurazioni circa l’esecuzione dei lavori secondo un livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle prestazioni contrattuali e cioè da tutte le imprese componenti l’associazione, atteso che ciascuna di loro sarà esecutrice di una certa parte di lavori.

Tuttavia occorre osservare che, dall’esame della tabella “B” allegata al d.P.R. 34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase transitoria, che il possesso del sistema di qualità sia obbligatorio per le classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando esente da detto obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0 a 1 miliardo di lire).

Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso di associazioni temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime di responsabilità esistente nel caso di tali associazioni, che presuppongono una specializzazione diversificata delle associate e, quindi, una suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l’impresa mandante assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel quinquennio di vigenza della fase transitoria prevista dall’articolo 4 del d.P.R. 34/2000, sia di importo inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste dalla suddetta tabella “B” e, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, il possesso del sistema di qualità o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità, non deve essere dimostrato.

Analogamente deve ritenersi per le lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i lavori ad esso affidati rientrino nei limiti di importo e scadenze temporali della tabella “B” sopra richiamata ovvero, a regime, risultino di importo pari o inferiore alla classifica II.

Per quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessità di dimostrare il possesso del sistema di qualità anche per gli appalti aggiudicati successivamente al 1.1.2002, pur se il bando di gara è stato pubblicato in vigenza del regime di qualificazione transitorio, sembra che la problematica possa essere risolta facendo ricorso al principio di carattere generale secondo il quale, nella fase relativa alla gara, per l'individuazione del contraente si applica la legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara; e questo, con riferimento alle procedure di affidamento sia tramite asta pubblica sia a mezzo di licitazione privata; in queste ultime, infatti, pur se la lex specialis è completata con la lettera di invito, non può ritenersi che questa ultima possa avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di gara; e del resto “la materia della contrattazione ad evidenza pubblica è particolarmente sensibile allo jus superveniens, trattandosi di un procedimento spesso lungo ed elaborato, nel quale è però necessaria la rigorosa unità della normativa applicabile, in quanto la presenza di più fasi distinte all'interno del suo sviluppo (bando, procedura di valutazione, approvazione, risultanze valutative della Commissione) non conferisce mai alle stesse un'autonomia subprocedimentale tale da poter applicare a ciascuna di esse il principio del tempus regit actum” (T.A.R. Milano, 2162 – 23.9.1998).
L’Autorità si è espressa nei suddetti sensi con la determinazione n. 54 del 7 dicembre 2000.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che il possesso della certificazione del sistema di qualità o di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, secondo la cadenza temporale prevista dalla tabella “B” allegata al d.P.R. 34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello stesso d.P.R., deve essere dimostrato, in caso di associazione temporanea d’imprese orizzontale e verticale, da ciascuna impresa componente, fatto salvo che, in caso di associazione verticale, l’importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella “B” allegata al d.P.R. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II;

- accerta che il subappaltatore, nel caso che l’importo delle lavorazioni subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella “B” allegata al DPR 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, non è tenuta alla dimostrazione del possesso del certificato di qualità aziendale o del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità;

- accerta che la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità deve essere richiesta alle imprese concorrenti alle gare d’appalto il cui bando di gara è pubblicato in data successiva all’1.1.2002;

- manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

il Relatore      il Presidente